Art. 3.
  1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il
consumo  vini con la denominazione di origine controllata «Reggiano»,
e'  tenuto,  a  norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei
requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 13 giugno 2005
                                         Il direttore generale: Abate