IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  Vista  la  legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni,
concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori
di  cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasportatori di
cose  e  l'istituzione  di  un  sistema  di  tariffe a forcella per i
trasporti di merci su strada;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n.
56,  concernente  le norme di esecuzione relative al titolo III della
legge citata;
  Visto   il   decreto   ministeriale  18 novembre  1982  concernente
l'approvazione  delle  tariffe  per  il trasporto merci su strada per
conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale;
  Visti  i decreti ministeriali emanati dal 1983 ad oggi con i quali,
negli  anni, sono stati approvati i precedenti adeguamenti tariffari,
e,  da  ultimo,  il  decreto  29 luglio  2003,  con il quale e' stato
riconosciuto un aumento pari al 5%;
  Visto  il  protocollo  d'intesa, sottoscritto dalle associazioni di
categoria  e  dal  Governo  in data 29 novembre 2004, che ha previsto
l'avvio,  su  iniziativa  del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei
trasporti,  della procedura per un incremento del 2% delle tariffe di
trasporto,  al  fine  di  recuperare  l'aumento  dei  costi  generato
dall'innalzamento del prezzo del gasolio;
  Considerato  che,  per  dare attuazione alla detta intesa, e' stata
attivata   la   procedura  prevista  dall'art.  53,  comma  4,  della
menzionata  legge  n.  298/1974,  sottoponendo all'esame del Comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori, la concordata ipotesi di
adeguamento;
  Vista  la  nota  del  7 febbraio 2005, con la quale, ai sensi della
menzionata  disposizione  di  legge,  il Comitato centrale per l'albo
degli autotrasportatori, in riferimento anche a voci di costo diverse
dal   prezzo   del  gasolio,  ha  proposto  una  diversa  ipotesi  di
adeguamento  tariffario, che si pone, in parte, al di fuori di quanto
concordemente  stabilito  nell'intesa del Governo con le associazioni
di categoria di cui al citato protocollo del 29 novembre 2004;
  Vista  la  lettera  del  24 marzo  2005,  con  la  quale sono state
interpellate   a  riguardo  le  regioni,  nonche'  le  rappresentanze
confederali nazionali dei settori economici direttamente interessati,
come stabilito dall'art. 53, comma 1, della legge n. 298/1974;
  Viste le osservazioni pervenute;
  Vista  la lettera del 31 maggio 2005 del Dipartimento dei trasporti
terrestri - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose;
  Considerato   che  la  situazione  congiunturale  e'  tale  da  non
consentire  assolutamente  un  incremento  tariffario  dell'ordine di
grandezza   auspicato   dal   Comitato   centrale  per  l'albo  degli
autotrasportatori,   che  comporterebbe  la  ricaduta  di  oneri  non
sopportabili  dal  sistema  produttivo nazionale, a scapito della sua
competitivita',  e  dai consumatori, pur riconoscendosi la necessita'
di  consentire alle imprese di autotrasporto il recupero dei maggiori
costi indotti dall'andamento dell'inflazione riferita al comparto;
  Ritenuto che l'incremento dei costi di esercizio non sembra essersi
attestato  su indici aumentati in modo abnorme negli ultimi due anni,
per  cui  appare  congruo un adeguamento delle tariffe attualmente in
vigore  pari  al  5%,  che  corrisponde all'andamento dell'inflazione
riferita  al  «capitolo trasporti», a partire dall'ultimo adeguamento
tariffario  (agosto  2003),  comprensivo dell'innalzamento del prezzo
del gasolio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  tariffe di cui al decreto ministeriale dell'8 novembre 1982
sono aumentate nella misura del 5% rispetto a quelle in vigore.
  2. Tale adeguamento e' riferito:
    ai  livelli di cui all'art. 7 e relativa tabella C delle indicate
disposizioni;
    alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al
primo  di  cui  al  prospetto inserito nel contesto dell'art. 8 delle
disposizioni medesime;
    alle  tasse  di  sosta  del veicolo di cui all'art. 5, e relativa
tabella A delle richiamate disposizioni.