IL DIRETTORE GENERALE

  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269
convertito  con  modificazioni  nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del
20 settembre   2004,   recante   norme   sull'organizzazione   e   il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto  il  decreto  legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  8  della  legge  n. 537/1993, concernente interventi
correttivi   di   finanza  pubblica  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto  il  decreto legislativo n. 539/1992, recante classificazione
nella   fornitura   dei   medicinali  e  successive  modificazioni  e
integrazioni;
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina
del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale
dell'Agenzia  Italiana del Farmaco, registrato in data 17 giugno 2004
al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di
bilancio presso il Ministero della salute;
  Visto  il provvedimento CUF 30 dicembre 1993 «Riclassificazione dei
medicinali  ai  sensi  dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993,  n.  537»,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana - serie generale - n. 306 del 31
dicembre 1993, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro della salute del 20 dicembre 2002
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - n. 4
del  7 gennaio  2003 «Elenco dei medicinali rimborsabili dal Servizio
sanitario  nazionale  ai  sensi del decreto del Ministro della salute
27 settembre  2002  recante  la  riclassificazione  dei medicinali ai
sensi  dell'art.  9,  commi 2 e 3, del decreto 8 luglio 2002, n. 138,
convertito   dalla  legge  8 agosto  2002,  n.  178,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 200 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 249 del 23 ottobre 2002, e successive modificazioni»;
  Vista  la  legge  2 agosto  2004, n. 202 «Conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  24 giugno  2004,  n. 156, recante
interventi   urgenti   per   il  ripiano  della  spesa  farmaceutica»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2004;
  Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione
delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  - n. 259 del 4 novembre 2004 - serie generale e successive
modificazioni;
  Vista  la  determinazione 16 dicembre 2004 «Prontuario farmaceutico
nazionale  2005 - Elenco dei medicinali di classe A) rimborsabili dal
Servizio  sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera
c)  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269  convertito  con
modificazioni  nella  legge 24 novembre 2003, n. 326», pubblicata nel
supplemento   ordinario   alla   Gazzetta  Ufficiale  -  n.  299  del
22 dicembre 2004 - serie generale;
  Visto  il  comma  166, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311   «Disposizioni   per   la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;
  Ritenuto  necessario rendere disponibile un'alternativa terapeutica
ai pazienti adulti affetti da psoriasi a placche da moderata a severa
che  non  hanno  risposto  o  presentano una controindicazione o sono
intolleranti  ad  altre  terapie  sistemiche,  inclusi  ciclosporina,
metotressato o PUVA;
  Ritenuto  opportuno  accompagnare la disponibilita' dei farmaci con
un  protocollo  di  studio  che  coinvolga le strutture dedicate alla
gestione  clinica  della  psoriasi  in  Italia  e valuti i profili di
efficacia  e  sicurezza  dei  farmaci  autorizzati per il trattamento
della psoriasi;
  Considerato  che  l'Agenzia Italiana del Farmaco, nell'ambito delle
proprie attivita' di promozione della ricerca clinica, ha predisposto
con  la  collaborazione del gruppo di lavoro Psocare il protocollo di
studio  «Psocare: Trattamento della psoriasi con farmaci sistemici in
ltalia»;
  Tenuto  conto dei pareri favorevoli espressi, nelle sedute del 15 e
16 marzo  2005  e  12  e 13 aprile 2005, dalla Commissione consultiva
tecnico scientifica;
  Vista la deliberazione n. 9 in data 20 aprile 2005 del consiglio di
amministrazione   dell'Agenzia   Italiana  del  Farmaco  adottata  su
proposta del direttore generale;

                             Determina:

                               Art. 1.

                     Protocollo di monitoraggio

  1. L'impiego   a   carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  dei
medicinali autorizzati per la psoriasi a placche da moderata a severa
negli    adulti   che   non   hanno   risposto   o   presentano   una
controindicazione  o  sono  intolleranti ad altre terapie sistemiche,
inclusi  ciclosporina  e  metotressato  o PUVA, e' ammesso secondo il
protocollo di studio «Psocare: Trattamento della psoriasi con farmaci
sistemici  in  Italia»,  allegato 1 e parte integrante della presente
determinazione.
  2. Le  Regioni  e  le  Province  autonome  identificano i centri di
riferimento  per la diagnosi, la prescrizione, la dispensazione ed il
monitoraggio  della  psoriasi  moderata-severa,  in  accordo  con  il
protocollo   di  studio  Psocare,  e  tenendo  conto  delle  seguenti
caratteristiche organizzative-strutturali:
    unita' operative di dermatologia;
    ambulatorio dedicato alla psoriasi;
    servizio di fototerapia;
    aderenza  alle  modalita'  operative  previste  dal protocollo di
studio Psocare.