Avvertenza:      Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto
dal  Ministero  della  giustizia  ai sensi dell'art. 11, comma 1, del
testo  unico  delle  disposizioni  sulla  promulgazione  delle leggi,
sull'emanazione  dei  decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato con
D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del
medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla  legge  di  conversione,  che di quelle richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.

    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.  Fatto  salvo  l'obbligo di revisione dei collegi uninominali di
cui all'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276, e dell'articolo
7  della  legge  4  agosto 1993, n. 277, le disposizioni del presente
decreto   si   applicano   esclusivamente  in  caso  di  scioglimento
anticipato delle Camere ((entro il 30 settembre 2005)) e soltanto per
le  prime  elezioni  politiche  che  si  svolgeranno  dopo la data di
entrata  in  vigore  del presente decreto, nel caso in cui non si sia
ancora concluso il procedimento di revisione dei collegi.
  2.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  1,  restano fermi i collegi
uninominali  previsti  dalla  normativa  in  vigore  al momento dello
scioglimento delle Camere.
  3.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  1, anche in deroga a quanto
previsto  dall'articolo  1,  commi 3 e 4, del testo unico delle leggi
recanti  norme  per  la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30 marzo 1957, n. 361, e
dall'articolo 1,  comma  2, del testo unico delle leggi recanti norme
per  la  elezione  del  Senato  della  Repubblica,  di cui al decreto
legislativo  20  dicembre  1993, n. 533, la determinazione del numero
dei   seggi   da  assegnare  in  ragione  proporzionale  in  ciascuna
circoscrizione e regione e' effettuata secondo le seguenti modalita':
    a)  per  l'elezione della Camera dei deputati, il numero di seggi
da  attribuire  con  metodo proporzionale, in ogni circoscrizione, si
ottiene   sottraendo   dal  numero  di  seggi  spettanti  a  ciascuna
circoscrizione,  ai  sensi  del  quarto  comma dell'articolo 56 della
Costituzione, il numero di seggi da attribuire in base alla normativa
vigente  al  momento  dello  scioglimento  delle  Camere, nei collegi
uninominali  di  ciascuna  circoscrizione.  Nel  caso  in  cui in una
circoscrizione  il  numero dei seggi spettanti sia pari al numero dei
collegi  uninominali,  si  procede  in deroga a quanto previsto dalla
disciplina  vigente,  facendo  coincidere  i  collegi uninominali per
l'elezione  della  Camera  dei deputati con i collegi uninominali per
l'elezione  del  Senato della Repubblica, a condizione che cio' renda
possibile l'attribuzione di almeno un seggio in quota proporzionale;
    b) per l'elezione del Senato della Repubblica, il numero di seggi
destinati  al  riparto  con metodo proporzionale, in ogni regione, si
ottiene  sottraendo  dal numero di seggi spettanti a ciascuna regione
ai   sensi   del   terzo   e  quarto  comma  dell'articolo  57  della
Costituzione,  il  numero  di  seggi  da  attribuire,  in  base  alla
normativa  vigente  al  momento  dello scioglimento delle Camere, nei
collegi uninominali di ciascuna regione.
  4.  Nelle ipotesi di cui al comma 1, i decreti del Presidente della
Repubblica  di  convocazione  dei comizi per la elezione della Camera
dei  deputati e del Senato della Repubblica previsti, rispettivamente
dall'articolo 11,  terzo  comma,  del testo unico delle leggi recanti
norme  per  la  elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del   Presidente   della   Repubblica   30  marzo  1957,  n.  361,  e
dall'articolo  4,  comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme
per  la  elezione  del  Senato  della  Repubblica,  di cui al decreto
legislativo  20 dicembre 1993, n. 533, sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale  non oltre il cinquantesimo giorno antecedente quello della
votazione.  Nelle  medesime  ipotesi  di  cui  al  comma 1,  l'elenco
provvisorio  dei  residenti  all'estero aventi diritto al voto di cui
all'articolo  5,  comma  8, ((del regolamento di cui al)) decreto del
Presidente  della  Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, e' comunicato in
via  informatica dal Ministero dell'interno al Ministero degli affari
esteri  entro  il  cinquantesimo  giorno  antecedente  la  data delle
votazioni in Italia.

          Riferimenti normativi:

              -  Il  testo  dell'art.  7, legge 4 agosto 1993, n. 276
          (Norme per l'elezione del Senato della Repubblica), reca:
              «Art.  7  (Delega  legislativa  in  materia  di collegi
          elettorali).  -  1.  Il  Governo  e' delegato a provvedere,
          entro  quattro  mesi  dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  con decreto legislativo adottato ai sensi
          dell'art.  14  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, alla
          determinazione   dei  collegi  uninominali  nell'ambito  di
          ciascuna  regione,  sulla  base  dei  seguenti  principi  e
          criteri   direttivi:        a)  deve  essere  garantita  la
          coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto
          riguardo    alle    caratteristiche   economico-sociali   e
          storico-culturali del territorio;
                b)   i   collegi   devono  essere  costituiti  da  un
          territorio  continuo,  salvo  il  caso in cui il territorio
          comprenda porzioni insulari;
                c)  i  collegi  non  possono  dividere  il territorio
          comunale,  salvo  il  caso  dei  comuni  che,  per  le loro
          dimensioni  demografiche,  comprendano al loro interno piu'
          collegi;  in  tal  caso,  ove  possibile, il territorio del
          comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito
          del  medesimo  comune  o  della medesima area metropolitana
          istituita  ai sensi dell'art. 18 della legge 8 giugno 1990,
          n. 142;
                d)   nelle  zone  in  cui  siano  presenti  minoranze
          linguistiche  riconosciute,  l'ampiezza  e la delimitazione
          dei collegi devono favorirne l'accesso alla rappresentanza,
          anche  in deroga ai principi e criteri indicati nelle altre
          lettere  del  presente  comma;  a  tal  fine,  le minoranze
          predette devono essere incluse nel minor numero di collegi.
          La ripartizione del territorio della regione Friuli-Venezia
          Giulia,  disposta  dalla  legge 14 febbraio 1963, n. 55, e'
          modificata a norma del presente articolo;
                e)   la   popolazione   di   ciascun   collegio  puo'
          discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della
          regione  di non oltre il dieci per cento, per eccesso o per
          difetto;  tale  media  si  ottiene dividendo la cifra della
          popolazione   della   regione,  quale  risulta  dall'ultimo
          censimento  generale,  per il numero di collegi stabilito a
          norma  dell'art.  1, comma 2, della citata legge 6 febbraio
          1948,  n.  29,  come  sostituito dall'art. 1 della presente
          legge;
                f) compatibilmente con il rispetto dei criteri di cui
          alle lettere precedenti, i collegi non possono includere il
          territorio  di  comuni  appartenenti  a  province diverse e
          devono essere formati tenendo conto della delimitazione dei
          collegi   di  cui  alla  legge  8 marzo  1951,  n.  122,  e
          successive   modificazioni,  per  l'elezione  dei  consigli
          provinciali.
              2.   Il   Governo  predispone  lo  schema  del  decreto
          legislativo  sulla  base delle indicazioni formulate, entro
          due mesi dal suo insediamento, da una commissione, nominata
          dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
          Repubblica, composta dal presidente dell'Istituto nazionale
          di   statistica,  che  la  presiede,  e  da  dieci  docenti
          universitari  o  altri  esperti  in  materie  attinenti  ai
          compiti che la commissione e' chiamata a svolgere.
              3.  Lo  schema  del  decreto legislativo, corredato dai
          pareri  espressi,  entro  quindici  giorni  dall'invio, dai
          consigli  regionali  e da quelli delle province autonome di
          Trento  e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di
          esperti,   prima   della  sua  approvazione  da  parte  del
          Consiglio  dei  Ministri, e' trasmesso alle Camere, ai fini
          dell'espressione  del  parere  da  parte  delle Commissioni
          permanenti  competenti  per  materia;  laddove lo schema si
          discosti  dalle  proposte  della  commissione di esperti il
          Governo  deve  indicarne i motivi alle Camere; il parere va
          espresso  entro  venti giorni dalla ricezione dello schema.
          Qualora   il   decreto   non   fosse   conforme  al  parere
          parlamentare,    il    Governo,   contemporaneamente   alla
          pubblicazione  del  decreto, deve inviare al Parlamento una
          relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai
          pareri  di  cui  al  presente  comma qualora gli stessi non
          siano espressi entro i termini assegnati.
              4.  All'inizio  di  ogni legislatura i Presidenti della
          Camera   dei   deputati   e  del  Senato  della  Repubblica
          provvedono  alla nomina della commissione per la verifica e
          la  revisione  dei collegi elettorali, composta a norma del
          comma 2. Dopo ogni censimento generale della popolazione, e
          ogni  qual  volta  ne avverta la necessita', la commissione
          formula  le  indicazioni  per  la  revisione  dei  collegi,
          secondo  i  criteri  di  cui  al  presente  articolo,  e ne
          riferisce  ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle
          circoscrizioni   e   dei   collegi  elettorali  si  procede
          altresi',   con  norme  di  legge,  nel  caso  di  modifica
          costituzionale    avente   ad   oggetto   il   numero   dei
          parlamentari.».
              -  Il  testo  dell'art.  7, legge 4 agosto 1993, n. 277
          (Nuove  norme  per  l'elezione  della Camera dei deputati),
          reca:
              «Art. 7. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
          quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
          legge, ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  un  decreto  legislativo  per  la  determinazione dei
          collegi  uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione
          sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a)  i  collegi sono costituiti garantendo la coerenza
          del   relativo  bacino  territoriale  e  di  norma  la  sua
          omogeneita'  economico-sociale  e  le  sue  caratteristiche
          storico-culturali;  essi hanno un territorio continuo salvo
          il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I
          collegi,  di  norma, non possono includere il territorio di
          comuni  appartenenti  a  province  diverse, ne' dividere il
          territorio  comunale,  salvo il caso dei comuni che, per le
          loro  dimensioni  demografiche, comprendano al loro interno
          piu'  collegi.  In  quest'ultimo  caso,  ove  possibile, il
          comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito
          del  comune  medesimo o della medesima citta' metropolitana
          istituita  ai sensi dell'art. 18 della legge 8 giugno 1990,
          n.   142.  Nelle  zone  in  cui  siano  presenti  minoranze
          linguistiche  riconosciute,  la  delimitazione dei collegi,
          anche  in  deroga  ai principi ed ai criteri indicati nella
          presente   lettera,   deve  tener  conto  dell'esigenza  di
          agevolare  la loro inclusione nel minor numero possibile di
          collegi;
                b)  la popolazione di ciascun collegio puo' scostarsi
          dalla   media   della   popolazione   dei   collegi   della
          circoscrizione  non  oltre il dieci per cento, in eccesso o
          in  difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della
          popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo
          censimento  generale, per il numero dei collegi uninominali
          compresi   nella   circoscrizione.   Allo   scopo  di  dare
          attuazione  a  quanto previsto nella lettera a) per le zone
          in  cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute,
          gli  scarti  dalla media circoscrizionale della popolazione
          sono  giustificati  non  oltre  il  limite del quindici per
          cento,  in  eccesso  o  in  difetto.  Il numero dei collegi
          uninominali  compresi in ogni circoscrizione e' determinato
          dal   prodotto,  con  arrotondamento  all'unita'  superiore
          qualora  la  cifra  decimale  sia  uguale o superiore a 50,
          ottenuto moltiplicando per 75 il numero dei seggi assegnati
          alla circoscrizione diviso per 100.
              2.   Il   Governo  predispone  lo  schema  del  decreto
          legislativo  di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni
          formulate,  entro  due  mesi  dal  suo insediamento, da una
          Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta
          dal  presidente  dell'Istituto nazionale di statistica, che
          la  presiede,  e  da  dieci  docenti  universitari  o altri
          esperti  in materie attinenti ai compiti che la Commissione
          e' chiamata a svolgere.
              3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1,
          corredato   dai  pareri  espressi,  entro  quindici  giorni
          dall'invio,  dai  consigli  regionali  e  da  quelli  delle
          province  autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni
          della  Commissione di esperti, prima della sua approvazione
          da  parte  del  Consiglio  dei  Ministri, e' trasmesso alle
          Camere,  ai fini dell'espressione del parere da parte delle
          Commissioni  permanenti  competenti per materia; laddove lo
          schema  si  discosti  dalle  proposte  della Commissione di
          esperti  il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il
          parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello
          schema.  Qualora  il  decreto  non fosse conforme al parere
          parlamentare,    il    Governo,   contemporaneamente   alla
          pubblicazione  del  decreto, deve inviare al Parlamento una
          relazione contenente adeguata motivazione.
              4.  Si  prescinde  dai pareri di cui al comma 3 qualora
          gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
              5.  Il  Governo e' delegato altresi' ad adottare, entro
          lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo
          con  cui  sono apportate al testo unico delle leggi recanti
          norme  per  l'elezione della Camera dei deputati, approvato
          con  decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
          n.   361,  e  successive  modificazioni,  le  modificazioni
          strettamente  conseguenti  a quanto previsto dalla presente
          legge.
              6.  All'inizio  di  ogni legislatura i Presidenti della
          Camera   dei   deputati   e  del  Senato  della  Repubblica
          provvedono  alla nomina della Commissione per la verifica e
          la  revisione  dei collegi elettorali, composta a norma del
          comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne
          avverta   la   necessita',   la   Commissione   formula  le
          indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri
          di  cui  al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti
          delle  Camere.  Alla  revisione  delle circoscrizioni e dei
          collegi  elettorali  in  Italia  e  all'estero  si  procede
          altresi',   con  norme  di  legge,  nel  caso  di  modifica
          costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari
          o  in  conseguenza  di  nuova disciplina sull'esercizio del
          voto da parte degli italiani all'estero.».
              -  Si  riporta il testo degli articoli 1 e 11 del testo
          unico  delle  leggi  recanti  norme  per  la elezione della
          Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  30  marzo  1957, n. 361 (Approvazione del testo
          unico  delle  leggi  recanti  norme  per  la elezione della
          Camera dei deputati):
              «Art.  1.  -  1.  La  Camera  dei  deputati e' eletta a
          suffragio  universale, con voto diretto ed uguale, libero e
          segreto, espresso in un unico turno elettorale.
              2.    Il   territorio   nazionale   e'   diviso   nelle
          circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata
          al   presente   testo  unico.  La  ripartizione  dei  seggi
          attribuiti  secondo  il metodo proporzionale, a norma degli
          articoli  77,  83  e  84,  si  effettua  in sede di Ufficio
          centrale nazionale.
              3.  In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento
          del   totale   dei   seggi  e'  attribuito  nell'ambito  di
          altrettanti  collegi  uninominali, nei quali risulta eletto
          il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
              4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del
          totale  dei  seggi  e'  attribuito in ragione proporzionale
          mediante  riparto  tra  liste  concorrenti  a  norma  degli
          articoli 77, 83 e 84.».
          «Art.  11. - I comizi elettorali sono convocati con decreto
          del  Presidente  della  Repubblica,  su  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri.
              Lo  stesso decreto fissa il giorno della prima riunione
          della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione.
              Il  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non
          oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione.
              I  Sindaci  di  tutti  i  Comuni della Repubblica danno
          notizia  al pubblico del decreto di convocazione dei comizi
          con speciali avvisi.».
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 1 e 4 del testo
          unico  delle leggi recanti norme per la elezione del Senato
          della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre
          1993,  n.  533  (Testo  unico delle leggi recanti norme per
          l'elezione del Senato della Repubblica):
              «Art.  1.  - 1. Il Senato della Repubblica e' eletto su
          base  regionale.  I  seggi  sono ripartiti tra le regioni a
          norma  dell'art.  57  della  Costituzione  sulla  base  dei
          risultati    dell'ultimo    censimento    generale    della
          popolazione,  riportati  dalla  piu'  recente pubblicazione
          ufficiale   dell'Istituto   nazionale  di  statistica,  con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica, da emanarsi, su
          proposta  del  Ministro  dell'interno, previa deliberazione
          del  Consiglio  dei Ministri, contemporaneamente al decreto
          di convocazione dei comizi.
              2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del
          Molise  e  della  Valle  d'Aosta,  e'  ripartito in collegi
          uninominali,  pari  ai  tre quarti dei seggi assegnati alla
          regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione
          degli   ulteriori  seggi  spettanti,  ciascuna  regione  e'
          costituita in unica circoscrizione elettorale.
              3.  La  regione  Valle  d'Aosta  e' costituita in unico
          collegio uninominale. Il territorio della regione Molise e'
          ripartito in due collegi uninominali.
              4.  I  collegi  uninominali della regione Trentino-Alto
          Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422.».
              «Art.  4.  -  1. I comizi elettorali sono convocati con
          decreto  del  Presidente della Repubblica, su deliberazione
          del Consiglio dei Ministri.
              2. Il decreto di convocazione dei comizi per l'elezione
          dei   senatori   deve   essere  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale    non   oltre   il   quarantacinquesimo   giorno
          antecedente quello della votazione.».
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 56 e 57 della
          Costituzione:
              «Art.  56.  -  La  Camera  dei  deputati  e'  eletta  a
          suffragio universale e diretto.
              Il numero dei deputati e' di seicentotrenta, dodici dei
          quali eletti nella circoscrizione Estero.
              Sono  eleggibili  a deputati tutti gli elettori che nel
          giorno  della elezione hanno compiuto i venticinque anni di
          eta'.
              La  ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto
          salvo  il  numero  dei  seggi assegnati alla circoscrizione
          Estero,  si  effettua  dividendo  il  numero degli abitanti
          della  Repubblica,  quale  risulta  dall'ultimo  censimento
          generale   della   popolazione,   per   seicentodiciotto  e
          distribuendo  i  seggi  in  proporzione alla popolazione di
          ogni  circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei
          piu' alti resti.».
              «Art. 57. - Il Senato della Repubblica e' eletto a base
          regionale,  salvi  i  seggi  assegnati  alla circoscrizione
          Estero.
              Il numero dei senatori elettivi e' di trecentoquindici,
          sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
              Nessuna  Regione  puo'  avere  un  numero  di  senatori
          inferiore  a  sette;  il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta
          uno.
              La  ripartizione  dei seggi fra le Regioni, fatto salvo
          il  numero  dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,
          previa   applicazione  delle  disposizioni  del  precedente
          comma,  si  effettua  in proporzione alla popolazione delle
          Regioni,  quale  risulta  dall'ultimo  censimento generale,
          sulla base dei quozienti interi e dei resti piu' alti.».
              - Il testo dell'art. 5, comma 8, del regolamento di cui
          al  decreto  del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003,
          n.  104  (Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre
          2001,  n.  459,  recante  disciplina  per  l'esercizio  del
          diritto   di   voto   dei   cittadini   italiani  residenti
          all'estero), reca:
              «8. Dopo la realizzazione dell'elenco aggiornato con le
          modalita'   di  cui  al  presente  articolo,  il  Ministero
          dell'interno comunica in via informatica al Ministero degli
          affari  esteri, entro il sessantesimo giorno antecedente la
          data  delle  votazioni  in Italia, l'elenco provvisorio dei
          residenti  all'estero aventi diritto al voto, ai fini della
          successiva  distribuzione  in  via  informatica agli uffici
          consolari per gli adempimenti previsti dalla legge.».