IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede, in particolare, che le opere medesime siano comprese in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione degli interventi; Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001; Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302; Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP); Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che riporta all'allegato 1, tra gli «Hub interportuali», l'intervento denominato «Conca di accesso e attrezzature porto di Cremona», del costo complessivo di 57,843 milioni di euro; Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa; Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche; Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004) con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilita' dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finche' l'intesa non si perfezioni; Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno 2004, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere; Vista la nota 2 agosto 2004, n. 485, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria concernente il progetto preliminare della «Nuova conca di accesso al porto di Cremona», proponendone l'approvazione in linea tecnica; Vista la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004; Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento; Considerato che nell'Intesa generale quadro tra Governo e regione Lombardia, sottoscritta l'11 aprile 2003, figura, nell'ambito degli «Hub interportuali», l'intervento denominato «Conca di accesso e attrezzature al porto di Cremona»; Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze; Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: - sotto l'aspetto tecnico-procedurale: che il progetto sottoposto a questo Comitato prevede la costruzione di una nuova conca di accesso al porto di Cremona, indispensabile per assicurare la funzionalita' del porto stesso, che rappresenta anche l'accesso al canale navigabile Milano-Cremona-Po e che costituisce il fulcro di un centro intermodale, unico in Italia a disporre anche della modalita' d'acqua, e importante punto di riferimento per quelle imprese che intendono insediarsi in un'area fortemente sviluppata, quale quella padana, e sfruttare condizioni logistiche ottimali; che la necessita' della costruzione di una nuova conca e' conseguente al progressivo abbassamento dell'alveo del Po, che rende inutilizzabile, per periodi sempre piu' lunghi nel corso dell'anno, l'attuale conca (costituita dalla conca originaria, risalente agli anni `60, e dalla relativa avanconca, entrata in servizio nel 1981 per ovviare agli iniziali succitati abbassamenti), precludendo cosi' anche l'accesso al canale navigabile Milano-Cremona-Po; che tale indispensabilita' e' emersa anche da un apposito studio, commissionato nel 1994 dal Consorzio del canale Milano-Cremona, per valutare, tra l'altro, l'evoluzione dei fondali del Po a Cremona; che il suddetto Consorzio ha affidato in data 27 maggio 1997 l'incarico di predisporre il progetto preliminare della nuova conca, progetto che e' stato rimesso al committente il 5 agosto 1999 e approvato definitivamente, il 25 gennaio 2000, dal Consiglio d'amministrazione del Consorzio stesso; che l'intervento previsto include opere che riguardano la struttura della conca vera e propria ed opere di rimodellamento dei canali di accesso di monte e di valle (c.d. «mandracchi») e interessa un'area notevolmente estesa e adiacente al Po e che, in particolare, il progetto prevede anche opere elettromeccaniche e impianti elettrici, nonche' la realizzazione di un impianto idrovoro di sollevamento dell'acqua, destinato anche ad assolvere alla duplice funzione di attingere acqua dal fiume, alimentando il bacino artificiale del porto in caso di carenza delle altre fonti di approvvigionamento idrico, e di far defluire l'acqua in eccesso dal medesimo bacino portuale in caso di emergenza; mentre, per consentire la funzionalita' del porto anche durante la fase di esecuzione dei lavori, e' prevista la realizzazione di una conca posta davanti all'avanconca esistente e denominata, pertanto, pre-avanconca; che l'intervento stesso, unico in Italia per le caratteristiche costruttive ed operative, va considerato anche dal punto di vista della promozione e della divulgazione della navigazione interna, rendendo l'opera disponibile all'accesso del pubblico per le parti piu' significative ed interessanti dal punto di vista ingegneristico; che l'Azienda regionale per i porti fluviali di Cremona e Mantova, istituita con legge regionale 22 febbraio 1980, n. 21 - modificata con legge regionale 4 gennaio 1983, n. 1 - e subentrata al predetto Consorzio, ha acquisito il progetto esistente e si e' fatta carico di proseguire l'iter procedurale per giungere al progetto esecutivo ed al successivo appalto dei lavori; che il progetto trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' corredato dallo studio d'impatto ambientale e prevede un'ipotesi di variante, denominata «variante gennaio 2003», che in realta' - come rileva il Consiglio superiore dei lavori pubblici nel voto n. 22, reso in data 11 giugno 2004 - rappresenta una proposta di aggiornamento progettuale, che tiene conto dei mutamenti intervenuti nel quadro di riferimento rispetto all'epoca di redazione del progetto iniziale e che mira a limitare l'impegno dei suoli interessati dagli interventi, evitando cosi' di coinvolgere le aree sensibili; che l'adozione della suddetta «variante gennaio 2003» non altera sostanzialmente il progetto in quanto a finalita', localizzazione e strutture essenziali delle opere previste, ed individua, quali cambiamenti: la riduzione da 200 a 120 m delle dimensioni della conca, che - mentre nel progetto e' organizzata in due vasche di differenti dimensioni - figura ora formata da un'unica vasca che viene posta sulla destra idrografica della conca esistente, con la conseguenza di conservare inalterati sia l'argine maestro di sinistra che l'avanconca e la banchina di approdo; l'innalzamento della soglia di fondo della nuova conca da 20,40 a 22,24 m slm (da definire meglio nel progetto definitivo); l'adeguamento del mandracchio con opere di sostegno delle sponde in previsione di un suo progressivo abbassamento in relazione all'andamento dei fondali del Po, senza modifiche alla bocca d'ingresso e di conseguenza senza interessamento delle aree comprese nel S.I.C.(sito d'importanza comunitaria); la realizzazione di un maggior numero di posti di attesa e/o sosta per le navi in transito; che la suddetta Azienda ha trasmesso la domanda di pronuncia di compatibilita' ambientale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministero per i beni e le attivita' culturali, inviando copia del progetto preliminare e dello studio d'impatto ambientale anche alle altre Amministrazioni ed Enti interessati; che il Ministero delle attivita' produttive, con nota n. 813374 del 14 aprile 2003, ha inviato il proprio parere favorevole; che la regione Lombardia, con delibera di Giunta n. VII/13823 del 25 luglio 2003, ha formulato parere favorevole in merito al progetto preliminare dell'opera in esame, nonche' alla compatibilita' ambientale ed alla localizzazione dell'opera stessa, subordinatamente al recepimento di prescrizioni ed indicazioni, che dovranno trovare riscontro in sede di progetto definitivo e per le quali la regione «procedera' ad una specifica verifica di ottemperanza e riservandosi - in ogni caso - di formulare, in quella stessa sede, proposte di varianti migliorative non essenziali, finalizzate alla minimizzazione degli impatti»; che con nota n. 27 del 23 gennaio 2004 il progetto preliminare e' stato trasmesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici per la valutazione circa la fattibilita' tecnica d'insieme dell'opera e la prosecuzione dell'iter approvativo del progetto e che il suddetto Consiglio, con il citato voto n. 22/04 dell'11 giugno 2004, ha comunicato come il progetto stesso, previo adeguamento all'ipotesi di «variante gennaio 2003», sia suscettibile di sviluppo nei successivi livelli di approfondimento progettuale previsti dalle norme vigenti, con le prescrizioni, raccomandazioni ed osservazioni nel voto riportate; che, in merito al progetto preliminare in questione ed al relativo studio d'impatto ambientale, l'Autorita' di bacino del fiume Po, con nota n. 2004/PU del 29 marzo 2004, ha espresso parere di compatibilita' con la vigente pianificazione di bacino, formulando la richiesta che, in sede di progettazione definitiva, la quota della soglia di fondo della conca venga determinata sulla base dei prevedibili trend evolutivi del fondo; che il Ministero per i beni e le attivita' culturali, con nota n. ST/408/14545 del 23 aprile 2004, ha espresso parere positivo sul progetto preliminare dell'opera, con prescrizioni fra cui la richiesta di realizzazione di una conca di dimensioni ridotte, come previsto nella gia' citata ipotesi di variante, al fine di salvaguardare l'integrita' della citata area S.I.C.; che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con nota n. GAB/2004/4844/805 del 19 maggio 2004, ha trasmesso il parere della Commissione speciale VIA, che si e' espressa positivamente con prescrizioni e raccomandazioni, ivi inclusa la prescrizione concernente l'adeguamento del progetto definitivo all'ipotesi di «variante 2003», come definita nello studio d'impatto ambientale; che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - sostanzialmente recependo le indicazioni di cui sopra ed in particolare condividendo l'opportunita' di tener conto dei contenuti della c.d. «ipotesi di variante 2003» - propone le prescrizioni e le raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto; - sotto l'aspetto attuativo: che il soggetto aggiudicatore viene individuato nell'Azienda regionale per i porti fluviali di Cremona e Mantova, ente regionale di diritto pubblico; che la durata delle fasi preliminari all'apertura dei cantieri e' stimata in 17 mesi dall'approvazione del progetto preliminare, tenendo conto della complessita' dell'iter progettuale e amministrativo di competenza delle varie Amministrazioni, e che il tempo di realizzazione delle opere e' indicato in quattro anni, si' che la funzionalita' dell'opera e' prevista per la seconda meta' del 2010; che il CUP del progetto e' F51B04000130007; - sotto l'aspetto finanziario: che l'importo complessivo dell'opera, come individuato nel progetto preliminare redatto nel 1999, ammonta a 61.251.788,23 euro, di cui 45.448.207,12 euro per lavori a base d'asta - compresi gli oneri per sicurezza - e 15.803.581,11 euro per somme a disposizione, comprensive - tra l'altro - dei costi per IVA, spese tecniche e collaudi, indagini, allacciamenti e bandi; che l'analisi costi-benefici ha rilevato possibili tassi di rendimento collocabili nell'intervallo tra il 10,9 ed il 5,1%; che l'adozione dell'ipotesi di variante, secondo il Consiglio superiore dei lavori pubblici, consentira' la riduzione del costo dell'opera a circa 47.000.000 euro e la possibilita' di definire, con il risparmio realizzato, mitigazioni e compensazioni ambientali non previste dal progetto 1999 - per il quale il committente aveva solo l'onere della progettazione schematica e costruttiva del progetto - ma richieste dal decreto legislativo n. 190/2002 e sinteticamente elencate nel menzionato voto; che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone di rinviare alla fase di approvazione del progetto definitivo l'assegnazione di risorse a carico dei fondi destinati all'attuazione del 1° Programma delle opere strategiche, essendo previsto - tra l'altro - il concorso finanziario della regione Lombardia, la cui entita' e' da definire in sede di valutazione dello stesso progetto definitivo; Delibera: 1. Approvazione progetto preliminare 1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonche' ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, e' approvato - con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - anche ai fini dell'attestazione di compatibilita' ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto preliminare della «Nuova conca di accesso al porto di Cremona». E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera. 1.2. Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 61.251.788,23 euro, di cui alla precedente presa d'atto, costituisce il limite di spesa dell'intervento ed e' comprensivo del costo delle opere e misure di compensazione ambientale. 1.3. Le prescrizioni e le raccomandazioni citate al punto 1.1, a cui e' condizionata l'approvazione del progetto e da recepire in sede di redazione del progetto definitivo e/o di realizzazione delle opere, sono riportate nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito ad alcune di dette raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative. 2. Copertura finanziaria. 2.1. In sede di redazione del progetto definitivo il soggetto aggiudicatore provvedera' a predisporre il nuovo quadro economico dell'opera che riportera', separatamente, il costo dell'intervento, come ridefinito a seguito dell'accoglimento della «variante gennaio 2003» e delle prescrizioni di cui al precedente punto 1.3., ed il costo delle opere di mitigazione e compensazione ambientale: a tale fine il soggetto aggiudicatore terra' conto anche, per quanto concerne la quantificazione del costo dell'intervento, delle indicazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici in ordine alle ulteriori voci da considerare ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. 2.2. In sede di esame del progetto definitivo, si procedera' ad una puntuale ricognizione delle disponibilita' esistenti e, anche in relazione all'entita' del contributo che la regione Lombardia indichera' in apposita delibera di Giunta, verra' affrontato il problema del completamento della copertura finanziaria, fermo restando che la quota da porre a carico delle risorse destinate all'attuazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche non potra' superare - salvo compensazione - quella indicata nell'allegato 1 alla delibera n. 121/2001. 3. Clausole finali 3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento «Nuova conca di accesso al porto di Cremona», approvato con la presente delibera. 3.2. La Commissione VIA procedera' - ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002 - a verificare l'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilita' ambientale e ad effettuare gli opportuni controlli sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di detto provvedimento. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvedera' alla verifica di ottemperanza alle altre prescrizioni che, ai sensi del precedente punto 1.3., debbono essere recepite in tale fase, anche avvalendosi degli esiti dell'attivita' di verifica che la regione Lombardia si e' riservata di effettuare sul rispetto delle prescrizioni dalla medesima formulate. Il soggetto aggiudicatore verifichera' che, nelle fasi successive all'approvazione del progetto definitivo, vengano attuate le altre prescrizioni di cui al citato allegato, dandone assicurazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3.3. Il suddetto Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 3.4. Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del Coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi. 3.5. Il codice unico di progetto (CUP), assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera. Roma, 20 dicembre 2004 Il presidente delegato Siniscalco Il segretario del CIPE Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2005 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanza, foglio n. 316