IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  21 dicembre  2001,  n.  443,  che, all'art. 1, ha
stabilito   che   le   infrastrutture   pubbliche  e  private  e  gli
insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale, da
realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano
individuati  dal  Governo attraverso un programma formulato secondo i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando   a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di  prima
applicazione  della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre
2001;
  Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a
recare  modifiche  al  menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad
autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo
Comitato,  prevede,  in  particolare,  che  le  opere  medesime siano
comprese  in  intese  generali  quadro  tra il Governo e ogni singola
regione  o  provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e
realizzazione degli interventi;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo
dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
  Visti,  in  particolare,  l'art.  1 della citata legge n. 443/2001,
come  modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del
decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita'
dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo
Comitato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo'
in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327,   recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  espropriazione per pubblica utilita',
come  modificato  -  da  ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre
2002, n. 302;
  Visto  l'art.  11  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  recante
«Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»,
secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di
investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di
progetto (CUP);
  Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n.
51/2002  supplemento  ordinario),  con  la  quale questo Comitato, ai
sensi  del  piu'  volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha
approvato  il  1°  Programma  delle  opere  strategiche,  che riporta
all'allegato  1, tra gli «Hub interportuali», l'intervento denominato
«Conca  di  accesso  e  attrezzature  porto  di  Cremona»,  del costo
complessivo di 57,843 milioni di euro;
  Vista  la  delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n.
87/2003,  errata  corrige  in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la
quale  questo  Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del
CUP,  che  deve  essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al
punto 1.4 della delibera stessa;
  Vista  la  delibera  25 luglio  2003,  n. 63 (Gazzetta Ufficiale n.
248/2003),  con  la  quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a
svolgere  ai  fini  della  vigilanza sull'esecuzione degli interventi
inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;
  Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n.
276/2004)  con  la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve
essere  riportato  su  tutti  i documenti amministrativi e contabili,
cartacei  ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico
e   deve  essere  utilizzato  nelle  banche  dati  dei  vari  sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
  Vista  la  sentenza  n.  303  del 25 settembre 2003 con la quale la
Corte  costituzionale,  nell'esaminare le censure mosse alla legge n.
443/2001   ed   ai   decreti   legislativi   attuativi,  si  richiama
all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola regione ai
fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche
interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa
possa   anche   essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata
unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi
all'opera  sono  da  considerare  inefficaci  finche' l'intesa non si
perfezioni;
  Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003
di  concerto  con  il  Ministro  della  giustizia e il Ministro delle
infrastrutture  e  dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno
2004,  con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5,
del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il Comitato
di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
  Vista  la  nota  2 agosto  2004,  n. 485, con la quale il Ministero
delle  infrastrutture  e  dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la
relazione  istruttoria  concernente  il  progetto  preliminare  della
«Nuova   conca   di   accesso  al  porto  di  Cremona»,  proponendone
l'approvazione in linea tecnica;
  Vista  la  nota  n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il
coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta
sorveglianza  delle  grandi  opere  espone  le linee guida varate dal
Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
  Considerato    che   questo   Comitato   ha   conferito   carattere
programmatico  al  quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della
suddetta    delibera   n.   121/2001,   riservandosi   di   procedere
successivamente    alla   ricognizione   delle   diverse   fonti   di
finanziamento disponibili per ciascun intervento;
  Considerato  che  nell'Intesa generale quadro tra Governo e regione
Lombardia,  sottoscritta  l'11 aprile 2003, figura, nell'ambito degli
«Hub  interportuali»,  l'intervento  denominato  «Conca  di accesso e
attrezzature al porto di Cremona»;
  Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti;
  Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle
finanze;

                             Prende atto

delle   risultanze   dell'istruttoria   svolta  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
    - sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
      che  il  progetto  sottoposto  a  questo  Comitato  prevede  la
costruzione  di  una  nuova  conca  di  accesso  al porto di Cremona,
indispensabile  per assicurare la funzionalita' del porto stesso, che
rappresenta  anche l'accesso al canale navigabile Milano-Cremona-Po e
che costituisce il fulcro di un centro intermodale, unico in Italia a
disporre  anche  della  modalita'  d'acqua,  e  importante  punto  di
riferimento  per  quelle  imprese che intendono insediarsi in un'area
fortemente  sviluppata,  quale  quella padana, e sfruttare condizioni
logistiche ottimali;
      che  la  necessita'  della  costruzione  di  una nuova conca e'
conseguente  al progressivo abbassamento dell'alveo del Po, che rende
inutilizzabile,  per  periodi sempre piu' lunghi nel corso dell'anno,
l'attuale  conca  (costituita  dalla conca originaria, risalente agli
anni  `60,  e  dalla relativa avanconca, entrata in servizio nel 1981
per  ovviare agli iniziali succitati abbassamenti), precludendo cosi'
anche l'accesso al canale navigabile Milano-Cremona-Po;
      che  tale  indispensabilita'  e'  emersa  anche  da un apposito
studio,   commissionato   nel   1994   dal   Consorzio   del   canale
Milano-Cremona,  per  valutare, tra l'altro, l'evoluzione dei fondali
del Po a Cremona;
      che  il  suddetto  Consorzio ha affidato in data 27 maggio 1997
l'incarico  di predisporre il progetto preliminare della nuova conca,
progetto  che  e'  stato  rimesso  al  committente il 5 agosto 1999 e
approvato   definitivamente,   il   25 gennaio  2000,  dal  Consiglio
d'amministrazione del Consorzio stesso;
      che  l'intervento  previsto  include  opere  che  riguardano la
struttura  della  conca vera e propria ed opere di rimodellamento dei
canali di accesso di monte e di valle (c.d. «mandracchi») e interessa
un'area  notevolmente estesa e adiacente al Po e che, in particolare,
il   progetto   prevede  anche  opere  elettromeccaniche  e  impianti
elettrici,  nonche'  la  realizzazione  di  un  impianto  idrovoro di
sollevamento  dell'acqua,  destinato  anche ad assolvere alla duplice
funzione   di  attingere  acqua  dal  fiume,  alimentando  il  bacino
artificiale  del  porto  in  caso  di  carenza  delle  altre fonti di
approvvigionamento  idrico,  e di far defluire l'acqua in eccesso dal
medesimo bacino portuale in caso di emergenza; mentre, per consentire
la  funzionalita'  del  porto anche durante la fase di esecuzione dei
lavori,  e'  prevista  la  realizzazione  di  una conca posta davanti
all'avanconca esistente e denominata, pertanto, pre-avanconca;
      che l'intervento stesso, unico in Italia per le caratteristiche
costruttive  ed  operative,  va  considerato anche dal punto di vista
della  promozione  e  della  divulgazione  della navigazione interna,
rendendo  l'opera  disponibile  all'accesso del pubblico per le parti
piu' significative ed interessanti dal punto di vista ingegneristico;
      che  l'Azienda  regionale  per  i  porti  fluviali di Cremona e
Mantova,  istituita  con  legge  regionale  22 febbraio 1980, n. 21 -
modificata con legge regionale 4 gennaio 1983, n. 1 - e subentrata al
predetto  Consorzio, ha acquisito il progetto esistente e si e' fatta
carico  di  proseguire  l'iter  procedurale  per giungere al progetto
esecutivo ed al successivo appalto dei lavori;
      che  il  progetto trasmesso al Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  e'  corredato  dallo  studio  d'impatto  ambientale e
prevede  un'ipotesi  di variante, denominata «variante gennaio 2003»,
che  in  realta'  -  come  rileva  il  Consiglio superiore dei lavori
pubblici  nel  voto  n. 22, reso in data 11 giugno 2004 - rappresenta
una  proposta  di  aggiornamento  progettuale,  che  tiene  conto dei
mutamenti intervenuti nel quadro di riferimento rispetto all'epoca di
redazione  del  progetto iniziale e che mira a limitare l'impegno dei
suoli  interessati dagli interventi, evitando cosi' di coinvolgere le
aree sensibili;
      che  l'adozione  della  suddetta  «variante gennaio  2003»  non
altera   sostanzialmente   il   progetto   in   quanto  a  finalita',
localizzazione  e  strutture  essenziali  delle  opere  previste,  ed
individua, quali cambiamenti:
        la riduzione da 200 a 120 m delle dimensioni della conca, che
-  mentre  nel  progetto  e'  organizzata in due vasche di differenti
dimensioni  -  figura  ora  formata da un'unica vasca che viene posta
sulla destra idrografica della conca esistente, con la conseguenza di
conservare   inalterati   sia   l'argine   maestro  di  sinistra  che
l'avanconca e la banchina di approdo;
        l'innalzamento  della  soglia  di  fondo della nuova conca da
20,40 a 22,24 m slm (da definire meglio nel progetto definitivo);
        l'adeguamento  del  mandracchio  con  opere di sostegno delle
sponde  in previsione di un suo progressivo abbassamento in relazione
all'andamento   dei  fondali  del  Po,  senza  modifiche  alla  bocca
d'ingresso  e di conseguenza senza interessamento delle aree comprese
nel S.I.C.(sito d'importanza comunitaria);
        la  realizzazione di un maggior numero di posti di attesa e/o
sosta per le navi in transito;
      che la suddetta Azienda ha trasmesso la domanda di pronuncia di
compatibilita'  ambientale  al Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  ed al Ministero per i beni e le attivita' culturali,
inviando  copia  del  progetto  preliminare  e dello studio d'impatto
ambientale anche alle altre Amministrazioni ed Enti interessati;
      che il Ministero delle attivita' produttive, con nota n. 813374
del 14 aprile 2003, ha inviato il proprio parere favorevole;
      che  la  regione Lombardia, con delibera di Giunta n. VII/13823
del  25 luglio  2003,  ha  formulato  parere  favorevole in merito al
progetto preliminare dell'opera in esame, nonche' alla compatibilita'
ambientale ed alla localizzazione dell'opera stessa, subordinatamente
al  recepimento  di prescrizioni ed indicazioni, che dovranno trovare
riscontro  in  sede  di progetto definitivo e per le quali la regione
«procedera'  ad una specifica verifica di ottemperanza e riservandosi
-  in  ogni  caso  - di formulare, in quella stessa sede, proposte di
varianti migliorative non essenziali, finalizzate alla minimizzazione
degli impatti»;
      che  con nota n. 27 del 23 gennaio 2004 il progetto preliminare
e'  stato trasmesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici per la
valutazione  circa  la fattibilita' tecnica d'insieme dell'opera e la
prosecuzione  dell'iter  approvativo  del  progetto e che il suddetto
Consiglio,  con  il  citato  voto  n.  22/04  dell'11 giugno 2004, ha
comunicato come il progetto stesso, previo adeguamento all'ipotesi di
«variante gennaio  2003», sia suscettibile di sviluppo nei successivi
livelli  di approfondimento progettuale previsti dalle norme vigenti,
con   le  prescrizioni,  raccomandazioni  ed  osservazioni  nel  voto
riportate;
      che,  in  merito  al  progetto  preliminare  in questione ed al
relativo studio d'impatto ambientale, l'Autorita' di bacino del fiume
Po,  con  nota  n.  2004/PU  del 29 marzo 2004, ha espresso parere di
compatibilita' con la vigente pianificazione di bacino, formulando la
richiesta  che,  in  sede di progettazione definitiva, la quota della
soglia  di  fondo  della  conca  venga  determinata  sulla  base  dei
prevedibili trend evolutivi del fondo;
      che  il Ministero per i beni e le attivita' culturali, con nota
n.  ST/408/14545  del 23 aprile 2004, ha espresso parere positivo sul
progetto   preliminare   dell'opera,  con  prescrizioni  fra  cui  la
richiesta  di  realizzazione di una conca di dimensioni ridotte, come
previsto   nella   gia'  citata  ipotesi  di  variante,  al  fine  di
salvaguardare l'integrita' della citata area S.I.C.;
      che  il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
con  nota  n.  GAB/2004/4844/805  del 19 maggio 2004, ha trasmesso il
parere   della   Commissione   speciale   VIA,  che  si  e'  espressa
positivamente  con  prescrizioni  e  raccomandazioni,  ivi inclusa la
prescrizione   concernente   l'adeguamento  del  progetto  definitivo
all'ipotesi  di «variante 2003», come definita nello studio d'impatto
ambientale;
      che  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -
sostanzialmente   recependo   le  indicazioni  di  cui  sopra  ed  in
particolare  condividendo l'opportunita' di tener conto dei contenuti
della  c.d. «ipotesi di variante 2003» - propone le prescrizioni e le
raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto;
  - sotto l'aspetto attuativo:
      che  il  soggetto  aggiudicatore viene individuato nell'Azienda
regionale  per  i porti fluviali di Cremona e Mantova, ente regionale
di diritto pubblico;
      che  la durata delle fasi preliminari all'apertura dei cantieri
e'  stimata  in  17  mesi dall'approvazione del progetto preliminare,
tenendo    conto   della   complessita'   dell'iter   progettuale   e
amministrativo  di  competenza  delle varie Amministrazioni, e che il
tempo  di  realizzazione delle opere e' indicato in quattro anni, si'
che  la funzionalita' dell'opera e' prevista per la seconda meta' del
2010;
      che il CUP del progetto e' F51B04000130007;
  - sotto l'aspetto finanziario:
      che  l'importo  complessivo  dell'opera,  come  individuato nel
progetto  preliminare redatto nel 1999, ammonta a 61.251.788,23 euro,
di  cui  45.448.207,12  euro  per lavori a base d'asta - compresi gli
oneri  per sicurezza - e 15.803.581,11 euro per somme a disposizione,
comprensive  -  tra  l'altro  -  dei  costi per IVA, spese tecniche e
collaudi, indagini, allacciamenti e bandi;
      che  l'analisi  costi-benefici  ha  rilevato possibili tassi di
rendimento collocabili nell'intervallo tra il 10,9 ed il 5,1%;
      che  l'adozione  dell'ipotesi di variante, secondo il Consiglio
superiore  dei  lavori  pubblici,  consentira' la riduzione del costo
dell'opera a circa 47.000.000 euro e la possibilita' di definire, con
il  risparmio  realizzato, mitigazioni e compensazioni ambientali non
previste  dal  progetto 1999 - per il quale il committente aveva solo
l'onere  della  progettazione schematica e costruttiva del progetto -
ma  richieste  dal  decreto  legislativo n. 190/2002 e sinteticamente
elencate nel menzionato voto;
      che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone
di  rinviare  alla  fase  di  approvazione  del  progetto  definitivo
l'assegnazione di risorse a carico dei fondi destinati all'attuazione
del  1°  Programma  delle  opere  strategiche, essendo previsto - tra
l'altro -  il  concorso  finanziario  della regione Lombardia, la cui
entita'  e'  da definire in sede di valutazione dello stesso progetto
definitivo;

                              Delibera:

1. Approvazione progetto preliminare
  1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo
n. 190/2002, nonche' ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo
n.  302/2002,  e'  approvato  - con le prescrizioni e raccomandazioni
proposte  dal  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - anche
ai    fini   dell'attestazione   di   compatibilita'   ambientale   e
dell'apposizione  del  vincolo preordinato all'esproprio, il progetto
preliminare della «Nuova conca di accesso al porto di Cremona».
  E'  conseguentemente  perfezionata,  ad  ogni  fine  urbanistico ed
edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.
  1.2.  Ai  sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo
n.  190/2002, l'importo di 61.251.788,23 euro, di cui alla precedente
presa  d'atto,  costituisce  il limite di spesa dell'intervento ed e'
comprensivo   del   costo  delle  opere  e  misure  di  compensazione
ambientale.
  1.3.  Le  prescrizioni  e le raccomandazioni citate al punto 1.1, a
cui e' condizionata l'approvazione del progetto e da recepire in sede
di  redazione  del  progetto  definitivo  e/o  di realizzazione delle
opere, sono riportate nell'allegato, che forma parte integrante della
presente delibera.
  Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito
ad  alcune  di  dette  raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale
motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  di  esprimere  le proprie valutazioni e di proporre a
questo Comitato, se del caso, misure alternative.
2. Copertura finanziaria.
  2.1.  In  sede  di  redazione  del  progetto definitivo il soggetto
aggiudicatore  provvedera'  a  predisporre  il nuovo quadro economico
dell'opera  che  riportera', separatamente, il costo dell'intervento,
come  ridefinito  a seguito dell'accoglimento della «variante gennaio
2003»  e  delle  prescrizioni  di cui al precedente punto 1.3., ed il
costo  delle  opere di mitigazione e compensazione ambientale: a tale
fine  il  soggetto  aggiudicatore  terra'  conto  anche,  per  quanto
concerne   la   quantificazione   del  costo  dell'intervento,  delle
indicazioni  del  Consiglio  superiore  dei lavori pubblici in ordine
alle  ulteriori  voci  da considerare ai sensi dell'art. 17, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
recante il regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modifiche ed integrazioni.
  2.2. In sede di esame del progetto definitivo, si procedera' ad una
puntuale  ricognizione  delle  disponibilita'  esistenti  e, anche in
relazione   all'entita'  del  contributo  che  la  regione  Lombardia
indichera'  in  apposita  delibera  di  Giunta,  verra' affrontato il
problema   del   completamento  della  copertura  finanziaria,  fermo
restando  che  la  quota  da  porre  a carico delle risorse destinate
all'attuazione  del 1° Programma delle infrastrutture strategiche non
potra' superare - salvo compensazione - quella indicata nell'allegato
1 alla delibera n. 121/2001.
3. Clausole finali
  3.1.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera'
ad  assicurare,  per  conto  di questo Comitato, la conservazione dei
documenti  componenti  il progetto preliminare dell'intervento «Nuova
conca  di  accesso  al  porto  di Cremona», approvato con la presente
delibera.
  3.2.  La  Commissione VIA procedera' - ai sensi dell'art. 20, comma
4,  del decreto legislativo n. 190/2002 - a verificare l'ottemperanza
del  progetto  definitivo  alle  prescrizioni  del  provvedimento  di
compatibilita'  ambientale  e  ad  effettuare gli opportuni controlli
sull'esatto  adempimento  dei contenuti e delle prescrizioni di detto
provvedimento.
  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, in sede di
approvazione   della   progettazione   definitiva,  provvedera'  alla
verifica  di  ottemperanza  alle altre prescrizioni che, ai sensi del
precedente  punto  1.3.,  debbono essere recepite in tale fase, anche
avvalendosi  degli  esiti  dell'attivita'  di verifica che la regione
Lombardia   si   e'   riservata  di  effettuare  sul  rispetto  delle
prescrizioni dalla medesima formulate.
  Il  soggetto  aggiudicatore verifichera' che, nelle fasi successive
all'approvazione  del  progetto  definitivo, vengano attuate le altre
prescrizioni  di  cui  al  citato  allegato, dandone assicurazione al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3.3.  Il  suddetto Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di
supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti
di  vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla
normativa  citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui
alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
  3.4.  Questo  Comitato  si  riserva,  in  fase  di approvazione del
progetto   definitivo   dell'opera   e  in  adesione  alle  richieste
rappresentate  nella  citata  nota  del  Coordinatore del Comitato di
coordinamento  per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare
prescrizioni intese a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia,
prevedendo   -   tra  l'altro  -  l'acquisizione  delle  informazioni
antimafia  anche  nei  confronti  degli  eventuali  sub-appaltatori e
sub-affidatari,  indipendentemente  dall'importo  dei lavori, nonche'
forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi.
  3.5.  Il  codice  unico di progetto (CUP), assegnato al progetto in
argomento,   ai  sensi  della  delibera  n.  24/2004,  dovra'  essere
evidenziato  in  tutta  la  documentazione amministrativa e contabile
riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.
    Roma, 20 dicembre 2004


                                              Il presidente delegato
                                                    Siniscalco
Il segretario del CIPE
     Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2005
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
Economia e finanza, foglio n. 316