Art. 2.
             Procedimento per la realizzazione di calchi
  1. L'istituto che ha in consegna il bene, su propria iniziativa per
finalita'  istituzionali  di  studio  o  di  conservazione,  ovvero a
seguito  di  istanza  di  altro  soggetto  pubblico  o  privato,  per
comprovate   necessita'   scientifiche,   inoltra   la  richiesta  di
riproduzione  all'Istituto  centrale  per  il restauro o all'Opificio
delle  pietre  dure  di  Firenze,  al  fine  di acquisire il relativo
parere.
  2.  La richiesta, corredata dal progetto e dalla relazione tecnica,
redatti secondo le modalita' di cui all'Allegato al presente decreto,
di  cui  costituisce  parte  integrante,  e'  inoltrata agli Istituti
indicati  al  comma  1,  unitamente alle valutazioni del responsabile
dell'Istituto  richiedente  circa la fattibilita' della riproduzione,
le  condizioni  materiali  dell'opera  e  l'opportunita' di eventuali
prescrizioni specifiche.
  Per  i  casi  in  cui  la riproduzione sia richiesta da un soggetto
diverso  dall'istituto che ha in consegna il bene, e' obbligatorio il
versamento  di  una  cauzione, costituita anche mediante fideiussione
bancaria o assicurativa.
  3.  L'autorizzazione  alla  riproduzione e' concessa dall'autorita'
che ha in consegna il bene, in conformita' ai pareri tecnici espressi
ai  sensi  del  comma  precedente ed a seguito dell'avvenuto deposito
della cauzione, nell'importo indicato dal responsabile dell'Istituto.
  4. In caso di danni arrecati all'opera, e' disposto l'incameramento
della   cauzione   versata,   per   intero  ovvero  fino  all'importo
corrispondente  all'onere economico per il ripristino, ferme restando
le   ulteriori   responsabilita'   eventualmente  accertate  in  sede
giudiziaria.
  5.  L'autorizzazione  ad  eseguire  repliche  con procedure che non
prevedono  il  contatto  con l'opera, quali fotogrammetria, olografia
laser,   scanner   tridimensionali,  e'  rilasciata  ai  sensi  degli
articoli 3,   4   e  5  del  presente  decreto,  previo  impegno  del
richiedente  alla  consegna  di  una  copia  e dell'archivio digitale
relativo alla realizzazione della replica.
  6.  Ai  sensi  dell'art. 107, comma 2, secondo periodo, del codice,
sono ordinariamente consentiti i calchi da copie degli originali gia'
esistenti.   La   relativa   richiesta  e'  rivolta  al  responsabile
dell'Istituto  che  ha  in  consegna  la  copia.  L'autorizzazione e'
rilasciata,   tenendo  conto  delle  finalita'  della  richiesta,  in
presenza  delle condizioni indicate all'art. 1, comma 2, del presente
decreto e previo impegno del richiedente alla consegna di una copia e
delle matrici del calco.