Art. 2. Procedimento per la realizzazione di calchi 1. L'istituto che ha in consegna il bene, su propria iniziativa per finalita' istituzionali di studio o di conservazione, ovvero a seguito di istanza di altro soggetto pubblico o privato, per comprovate necessita' scientifiche, inoltra la richiesta di riproduzione all'Istituto centrale per il restauro o all'Opificio delle pietre dure di Firenze, al fine di acquisire il relativo parere. 2. La richiesta, corredata dal progetto e dalla relazione tecnica, redatti secondo le modalita' di cui all'Allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, e' inoltrata agli Istituti indicati al comma 1, unitamente alle valutazioni del responsabile dell'Istituto richiedente circa la fattibilita' della riproduzione, le condizioni materiali dell'opera e l'opportunita' di eventuali prescrizioni specifiche. Per i casi in cui la riproduzione sia richiesta da un soggetto diverso dall'istituto che ha in consegna il bene, e' obbligatorio il versamento di una cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. 3. L'autorizzazione alla riproduzione e' concessa dall'autorita' che ha in consegna il bene, in conformita' ai pareri tecnici espressi ai sensi del comma precedente ed a seguito dell'avvenuto deposito della cauzione, nell'importo indicato dal responsabile dell'Istituto. 4. In caso di danni arrecati all'opera, e' disposto l'incameramento della cauzione versata, per intero ovvero fino all'importo corrispondente all'onere economico per il ripristino, ferme restando le ulteriori responsabilita' eventualmente accertate in sede giudiziaria. 5. L'autorizzazione ad eseguire repliche con procedure che non prevedono il contatto con l'opera, quali fotogrammetria, olografia laser, scanner tridimensionali, e' rilasciata ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto, previo impegno del richiedente alla consegna di una copia e dell'archivio digitale relativo alla realizzazione della replica. 6. Ai sensi dell'art. 107, comma 2, secondo periodo, del codice, sono ordinariamente consentiti i calchi da copie degli originali gia' esistenti. La relativa richiesta e' rivolta al responsabile dell'Istituto che ha in consegna la copia. L'autorizzazione e' rilasciata, tenendo conto delle finalita' della richiesta, in presenza delle condizioni indicate all'art. 1, comma 2, del presente decreto e previo impegno del richiedente alla consegna di una copia e delle matrici del calco.