Art. 3. Autorizzazione per la riproduzione 1. Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Codice, e fatte salve le disposizioni a tutela del diritto d'autore, la riproduzione di beni culturali e' autorizzata dal responsabile dell'Istituto che ha in consegna i beni stessi, previa determinazione dei corrispettivi dovuti e sulla base di valutazioni che tengono conto dei seguenti elementi: a) finalita' della riproduzione, anche sotto il profilo della compatibilita' con la dignita' storico-artistica dei beni da riprodurre; b) numero delle copie da realizzare; c) verifica di tollerabilita' della metodica sulla copia da riprodurre. 2. Nei casi in cui dall'attivita' di riproduzione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorizzazione puo' prevedere l'obbligo di versamento di una cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, nonche' l'adozione di prescrizioni specifiche ed e' rilasciata alle condizioni di cui all'art. 5.