Art. 3.
                 Autorizzazione per la riproduzione
  1.  Ai  sensi  dell'art. 107, comma 1, del Codice, e fatte salve le
disposizioni  a  tutela del diritto d'autore, la riproduzione di beni
culturali  e'  autorizzata  dal  responsabile dell'Istituto che ha in
consegna  i  beni  stessi,  previa  determinazione  dei corrispettivi
dovuti  e  sulla  base  di valutazioni che tengono conto dei seguenti
elementi:
    a) finalita'  della  riproduzione,  anche  sotto il profilo della
compatibilita'   con   la  dignita'  storico-artistica  dei  beni  da
riprodurre;
    b) numero delle copie da realizzare;
    c) verifica  di  tollerabilita'  della  metodica  sulla  copia da
riprodurre.
  2. Nei casi in cui dall'attivita' di riproduzione possa derivare un
pregiudizio   ai  beni  culturali,  l'autorizzazione  puo'  prevedere
l'obbligo  di  versamento  di una cauzione, costituita anche mediante
fideiussione   bancaria   o   assicurativa,   nonche'  l'adozione  di
prescrizioni  specifiche  ed  e'  rilasciata  alle  condizioni di cui
all'art. 5.