Art. 4. Istanza per la riproduzione di beni culturali 1. La richiesta di riproduzione di cui all'art. 3, contiene: a) l'indicazione degli scopi, dei tipi di utilizzazione e delle destinazioni delle copie che si intendono ottenere; b) l'indicazione delle quantita' che si intendono ottenere ed immettere sul mercato sia per il tramite dei servizi aggiuntivi di cui all'art. 117 del codice, sia attraverso altre forme di distribuzione; c) l'individuazione del soggetto incaricato, dei mezzi e delle modalita' di riproduzione; d) l'assunzione dell'obbligo di versare i corrispettivi di riproduzione e di apporre sulle copie riprodotte le diciture di cui all'art. 5, comma 3; e) l'assunzione dell'impegno del richiedente, in caso di richiesta per uso strettamente personale o per motivi di studio, di non divulgare, diffondere e cedere al pubblico le copie ottenute.