Art. 4.
            Istanza per la riproduzione di beni culturali
  1. La richiesta di riproduzione di cui all'art. 3, contiene:
    a) l'indicazione  degli  scopi, dei tipi di utilizzazione e delle
destinazioni delle copie che si intendono ottenere;
    b) l'indicazione  delle  quantita'  che  si intendono ottenere ed
immettere  sul  mercato  sia per il tramite dei servizi aggiuntivi di
cui   all'art.   117  del  codice,  sia  attraverso  altre  forme  di
distribuzione;
    c) l'individuazione  del  soggetto  incaricato, dei mezzi e delle
modalita' di riproduzione;
    d) l'assunzione   dell'obbligo  di  versare  i  corrispettivi  di
riproduzione  e  di apporre sulle copie riprodotte le diciture di cui
all'art. 5, comma 3;
    e) l'assunzione   dell'impegno   del   richiedente,  in  caso  di
richiesta  per  uso strettamente personale o per motivi di studio, di
non divulgare, diffondere e cedere al pubblico le copie ottenute.