Art. 5. Condizioni 1. Prima della diffusione al pubblico, un esemplare di ogni riproduzione e' depositato presso l'amministrazione che ha in consegna il bene, per il preventivo nulla osta. Salvo diverso accordo, all'amministrazione spettano tre copie di ciascuna riproduzione, oltre ai negativi ed alle matrici delle copie medesime. 2. Il materiale relativo ai beni culturali ed idoneo ad ulteriori riproduzioni, (stampe fotografiche, negativi, diapositive, film, nastri, dischi ottici, supporti informatici, calchi, rilievi grafici ed altro) non puo' essere riprodotto o duplicato con qualsiasi strumento, tecnica o procedimento, senza preventiva autorizzazione dell'amministrazione che ha in consegna il bene e previo pagamento dei relativi canoni e corrispettivi. Restano altresi' salvi eventuali diritti e compensi agli autori e ai terzi. 3. Ogni uso delle copie ottenute, diverso da quello dichiarato nella domanda, e' autorizzato dall'amministrazione che ha in consegna il bene. 4. Ogni esemplare di riproduzione reca l'indicazione, nelle forme richieste dal caso, delle specifiche dell'opera originale (nome dell'autore, bottega o ambito culturale, titolo, dimensioni, tecniche e materiali, provenienza, data), della sua ubicazione, nonche' della tecnica e del materiale usato per la riproduzione. Esso riporta altresi' la dicitura che la riproduzione e' avvenuta previa autorizzazione dell'amministrazione che ha in consegna il bene, nonche' l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo. 5. L'amministrazione che ha in consegna i beni e' esente da ogni responsabilita' per danni a persone o cose, provocati o comunque connessi alle attivita' di riproduzione e di diffusione al pubblico degli esemplari riprodotti. Roma, 20 aprile 2005 Il Ministro: Urbani Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 202