Art. 2.
 Copertura del fabbisogno per il rimborso dei costi non recuperabili

  1.  Salvo  quanto previsto dal successivo comma 3, per la copertura
del  fabbisogno  sono  utilizzate le disponibilita' del «Conto per la
reintegrazione  alle  imprese  produttrici  - distributrici dei costi
sostenuti  per  l'attivita'  di produzione di energia elettrica nella
transizione»  (di  seguito:  il  Conto A6), istituito presso la cassa
conguaglio   per   il   settore   elettrico  (di  seguito:  la  cassa
conguaglio).
  2.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas (di seguito:
l'Autorita),  nell'ambito delle funzioni di regolazione tariffaria ad
essa  attribuite  dalla  legge  14 novembre  1995, n. 481, con propri
provvedimenti  riforma  il  sistema  di copertura per il rimborso dei
costi non recuperabili, individuando una componente tariffaria basata
su  parametri  tecnici  rappresentativi dei punti di interconnessione
alle reti, anziche' sul consumo dell'energia elettrica.
  3. L'Autorita' adotta i provvedimenti necessari affinche', a valere
sul  conto  A6,  importi  pari  alla  quota del gettito derivante dal
prelievo  effettuato  sull'energia  elettrica  importata da Paesi del
mercato interno, per il periodo antecedente all'entrata in vigore del
meccanismo  di  finanziamento di cui al comma 2, non siano utilizzati
per  la  reintegrazione degli oneri di cui all'art. 1. Gli importi di
cui  al  presente  comma  sono  determinati  dall'Autorita',  dandone
comunicazione  al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero
dell'economia e delle finanze.
  4.  Gli  importi  di  cui  al comma 3 sono destinati, con modalita'
stabilite  dall'Autorita',  al potenziamento della rete interconnessa
con  i  Paesi  confinanti dell'Unione europea e dei servizi ausiliari
funzionali all'incremento della capacita' di importazione con i Paesi
medesimi.  Gli  interventi  di potenziamento di cui al presente comma
sono  definiti  ed  evidenziati  dalla societa' Gestore della rete di
trasmissione nazionale Spa, nell'ambito dei propri piani di sviluppo,
con  illustrazione  dei  relativi  costi  e  con  periodici  stati di
avanzamento.
  5.  Il  volume  di  gas  naturale oggetto di rimborso per costi non
recuperabili di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 6 agosto 2004
non  puo'  essere  superiore al volume di gas naturale della societa'
titolare  del  contratto di importazione dalla Nigeria destinato alla
generazione  di  energia elettrica e, in caso contrario, l'importo da
rimborsare    e'   ridotto   proporzionalmente.   Con   provvedimenti
dell'Autorita' sono definiti i criteri e le modalita' di verifica.