Art. 2. Copertura del fabbisogno per il rimborso dei costi non recuperabili 1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3, per la copertura del fabbisogno sono utilizzate le disponibilita' del «Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici - distributrici dei costi sostenuti per l'attivita' di produzione di energia elettrica nella transizione» (di seguito: il Conto A6), istituito presso la cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la cassa conguaglio). 2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita), nell'ambito delle funzioni di regolazione tariffaria ad essa attribuite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, con propri provvedimenti riforma il sistema di copertura per il rimborso dei costi non recuperabili, individuando una componente tariffaria basata su parametri tecnici rappresentativi dei punti di interconnessione alle reti, anziche' sul consumo dell'energia elettrica. 3. L'Autorita' adotta i provvedimenti necessari affinche', a valere sul conto A6, importi pari alla quota del gettito derivante dal prelievo effettuato sull'energia elettrica importata da Paesi del mercato interno, per il periodo antecedente all'entrata in vigore del meccanismo di finanziamento di cui al comma 2, non siano utilizzati per la reintegrazione degli oneri di cui all'art. 1. Gli importi di cui al presente comma sono determinati dall'Autorita', dandone comunicazione al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Gli importi di cui al comma 3 sono destinati, con modalita' stabilite dall'Autorita', al potenziamento della rete interconnessa con i Paesi confinanti dell'Unione europea e dei servizi ausiliari funzionali all'incremento della capacita' di importazione con i Paesi medesimi. Gli interventi di potenziamento di cui al presente comma sono definiti ed evidenziati dalla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, nell'ambito dei propri piani di sviluppo, con illustrazione dei relativi costi e con periodici stati di avanzamento. 5. Il volume di gas naturale oggetto di rimborso per costi non recuperabili di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 6 agosto 2004 non puo' essere superiore al volume di gas naturale della societa' titolare del contratto di importazione dalla Nigeria destinato alla generazione di energia elettrica e, in caso contrario, l'importo da rimborsare e' ridotto proporzionalmente. Con provvedimenti dell'Autorita' sono definiti i criteri e le modalita' di verifica.