Art. 3.
          Modalita' di rimborso dei costi non recuperabili

  1.  Secondo  le  indicazioni  dell'Autorita',  la  Cassa conguaglio
provvede  entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
presente  decreto,  limitatamente  alla  disponibilita'  di cassa nel
Conto  A6, in misura non superiore a 300 milioni di euro, e pro quota
rispetto  agli  importi  vantati  dalle  diverse imprese, al rimborso
delle  partite  economiche  indicate negli allegati A e B del decreto
ministeriale  6 agosto  2004, nonche' delle partite economiche di cui
all'allegato  C del decreto ministeriale 6 agosto 2004, relativamente
all'importo  di  competenza  dell'anno  2004,  a favore delle imprese
indicate nei decreti stessi.
  2.  Successivamente  alla  scadenza  di cui al comma 1, il rimborso
della   rimanente  quota  delle  partite  economiche  ivi  citate  e'
effettuato  con  cadenza trimestrale e con le stesse modalita' di cui
al medesimo comma 1.
  3.  Per  le  partite  economiche  di cui all'allegato C del decreto
ministeriale  6 agosto 2004 relative agli anni successivi al 2004, la
cassa  conguaglio provvede, secondo le indicazioni dell'Autorita', al
pagamento con cadenza trimestrale delle competenze maturate nell'anno
precedente a favore della societa' Enel Spa.
  4.  L'Autorita' assicura con propri provvedimenti la disponibilita'
presso la Cassa conguaglio dei fondi necessari affinche' il pagamento
integrale  delle  partite economiche di cui al comma 1, nonche' delle
partite  economiche  di  cui  all'allegato C del decreto ministeriale
6 agosto  2004  e dei relativi interessi maturati sia effettuato, con
cadenza  trimestrale, entro il 31 dicembre 2009. L'Autorita' assicura
con   propri   provvedimenti   che  l'entita'  di  ciascun  pagamento
trimestrale  nel periodo 1° luglio 2005-30 giugno 2006 non superi gli
80 milioni di euro.
  5.  Alla  somma delle partite economiche di cui agli allegati A e B
del  decreto  ministeriale  6 agosto  2004,  al  netto delle relative
quantita'  rimborsate,  si applica, a decorrere dall'1° gennaio 2006,
un tasso di interesse pari all'euribor a 3 mesi, calcolato come media
delle  quotazioni  giornaliere del trimestre precedente, incrementato
di  25  punti base in ragione d'anno con capitalizzazione trimestrale
degli  interessi. Lo stesso tasso di interesse si applica a decorrere
dall'1° gennaio  2006  alle  partite economiche di cui al comma 3 del
presente    articolo,    ivi    inclusi   gli   eventuali   interessi
successivamente maturati, qualora non rimborsate nell'anno successivo
a quello di competenza.