Art. 3. Modalita' di rimborso dei costi non recuperabili 1. Secondo le indicazioni dell'Autorita', la Cassa conguaglio provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alla disponibilita' di cassa nel Conto A6, in misura non superiore a 300 milioni di euro, e pro quota rispetto agli importi vantati dalle diverse imprese, al rimborso delle partite economiche indicate negli allegati A e B del decreto ministeriale 6 agosto 2004, nonche' delle partite economiche di cui all'allegato C del decreto ministeriale 6 agosto 2004, relativamente all'importo di competenza dell'anno 2004, a favore delle imprese indicate nei decreti stessi. 2. Successivamente alla scadenza di cui al comma 1, il rimborso della rimanente quota delle partite economiche ivi citate e' effettuato con cadenza trimestrale e con le stesse modalita' di cui al medesimo comma 1. 3. Per le partite economiche di cui all'allegato C del decreto ministeriale 6 agosto 2004 relative agli anni successivi al 2004, la cassa conguaglio provvede, secondo le indicazioni dell'Autorita', al pagamento con cadenza trimestrale delle competenze maturate nell'anno precedente a favore della societa' Enel Spa. 4. L'Autorita' assicura con propri provvedimenti la disponibilita' presso la Cassa conguaglio dei fondi necessari affinche' il pagamento integrale delle partite economiche di cui al comma 1, nonche' delle partite economiche di cui all'allegato C del decreto ministeriale 6 agosto 2004 e dei relativi interessi maturati sia effettuato, con cadenza trimestrale, entro il 31 dicembre 2009. L'Autorita' assicura con propri provvedimenti che l'entita' di ciascun pagamento trimestrale nel periodo 1° luglio 2005-30 giugno 2006 non superi gli 80 milioni di euro. 5. Alla somma delle partite economiche di cui agli allegati A e B del decreto ministeriale 6 agosto 2004, al netto delle relative quantita' rimborsate, si applica, a decorrere dall'1° gennaio 2006, un tasso di interesse pari all'euribor a 3 mesi, calcolato come media delle quotazioni giornaliere del trimestre precedente, incrementato di 25 punti base in ragione d'anno con capitalizzazione trimestrale degli interessi. Lo stesso tasso di interesse si applica a decorrere dall'1° gennaio 2006 alle partite economiche di cui al comma 3 del presente articolo, ivi inclusi gli eventuali interessi successivamente maturati, qualora non rimborsate nell'anno successivo a quello di competenza.