Art. 2.

  La  stazione  di  cui  all'art.  1  e'  abilitata  ed effettuare la
revisione  della seguente tipologia di dispositivi, in relazione alla
quale  deve  ottenere  e  mantenere  apposito accreditamento, pena la
revoca   della   presente   approvazione,   da   parte  dei  relativi
costruttori:
    zattere di salvataggio gonfiabili;
    dispositivi di evacuazione marini;
    sganci idrostatici.