Art. 2. La stazione di cui all'art. 1 e' abilitata ed effettuare la revisione della seguente tipologia di dispositivi, in relazione alla quale deve ottenere e mantenere apposito accreditamento, pena la revoca della presente approvazione, da parte dei relativi costruttori: zattere di salvataggio gonfiabili; dispositivi di evacuazione marini; sganci idrostatici.