IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione; Visto il regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 526, e successive integrazioni, concernente la costruzione dei campi sportivi; Viste le leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, e 13 maggio 1961, n. 469, recanti nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi; Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, e l'art. 18 della legge 10 agosto 2000, n. 246, concernenti i servizi a pagamento prestati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento della amministrazione della pubblica sicurezza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi»; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996 recante: «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 2001; Vista la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2005; Vista la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali e' interessato almeno uno Stato membro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C22/1 del 24 gennaio 2002; Viste le disposizioni indicate nel manuale per l'ottenimento della licenza UEFA, recepito dalla Federazione italiana giuoco calcio; Rilevata la necessita' di apportare modifiche ed integrazioni al predetto decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996 per la realizzazione nell'ambito degli impianti sportivi di spazi e servizi ad uso del pubblico non strettamente funzionali all'attivita' sportiva e per la gestione della sicurezza degli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori, ove si disputano competizioni relative al gioco del calcio; Ravvisata l'opportunita' di emanare un testo coordinato delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi; Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, per gli aspetti di prevenzione degli incendi; A d o t t a il seguente decreto: Art. 1. Modifiche ed integrazioni 1. Al decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», sono apportate le modifiche e le integrazioni di cui agli articoli seguenti.