Art. 10. Modifiche dell'art. 18 1. All'art. 18 sono apportate le seguenti modifiche: il comma primo e' sostituito dal seguente: «Negli impianti con capienza superiore a 10.000 spettatori all'aperto e 4.000 al chiuso, in occasione di manifestazioni sportive, deve essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale appositamente predisposto e presidiato, l'osservazione della zona spettatori e dell'area di servizio annessa all'impianto e dei relativi accessi, con registrazione delle relative immagini. Detto locale deve essere posizionato in una zona dell'impianto sportivo da cui sia possibile avere una visione complessiva, totale e diretta della zona di attivita' sportiva e della zona spettatori.». 2. Dopo il comma secondo e' aggiunto il seguente: «L'impianto di videosorveglianza di cui al comma primo deve essere conforme alle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali e dell'innovazione e tecnologie, adottato in data 6 giugno 2005 in attuazione dell'art. 1-quater, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.».