Art. 10.
                       Modifiche dell'art. 18

  1. All'art. 18 sono apportate le seguenti modifiche:
    il  comma  primo  e' sostituito dal seguente: «Negli impianti con
capienza  superiore a 10.000 spettatori all'aperto e 4.000 al chiuso,
in  occasione  di  manifestazioni  sportive,  deve essere previsto un
impianto  televisivo  a  circuito  chiuso  che consenta, da un locale
appositamente  predisposto  e  presidiato,  l'osservazione della zona
spettatori  e  dell'area  di  servizio  annessa  all'impianto  e  dei
relativi  accessi,  con  registrazione delle relative immagini. Detto
locale  deve essere posizionato in una zona dell'impianto sportivo da
cui  sia  possibile  avere  una visione complessiva, totale e diretta
della zona di attivita' sportiva e della zona spettatori.».
  2. Dopo il comma secondo e' aggiunto il seguente:
  «L'impianto  di videosorveglianza di cui al comma primo deve essere
conforme  alle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno, di
concerto  con  i  Ministri  per  i  beni  e  le attivita' culturali e
dell'innovazione  e  tecnologie,  adottato  in  data 6 giugno 2005 in
attuazione dell'art. 1-quater, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio
2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.».