Art. 11.
                        Modifica dell'art. 19

  1. L'art. 19 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  19  (Gestione  della sicurezza antincendio). 1. I criteri in
base  ai  quali  deve  essere  organizzata  e  gestita  la  sicurezza
antincendio  sono  enunciati  negli  specifici  punti del decreto del
Ministro  dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale  in data 10 marzo 1998, recante «Criteri generali
di  sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi
di lavoro».
  2.  Il  titolare  dell'impianto  o  complesso  sportivo, ovvero, la
societa'  utilizzatrice,  per  gli  impianti di capienza superiore ai
10.000   posti   ove   si   disputino   incontri   di   calcio,  sono
rispettivamente  responsabili  del  mantenimento  delle condizioni di
sicurezza.  Il  titolare o il legale rappresentante possono avvalersi
di  una  persona  appositamente  incaricata, che deve essere presente
durante  l'esercizio dell'attivita' sportiva e nelle fasi di afflusso
e di deflusso degli spettatori.
  3.  I  soggetti  di  cui al comma secondo, per la corretta gestione
della  sicurezza,  devono  curare  la  predisposizione  di  un  piano
finalizzato   al  mantenimento  delle  condizioni  di  sicurezza,  al
rispetto  dei  divieti,  delle  limitazioni  e  delle  condizioni  di
esercizio  ed  a  garantire  la  sicurezza  delle  persone in caso di
emergenza.
  4. Il piano di cui al comma terzo deve tener conto delle specifiche
prescrizioni  imposte  dalla  Commissione  di vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo e deve:
    a) disciplinare  le  attivita'  di  controllo  per  prevenire gli
incendi;
    b) prevedere  l'istruzione  e la formazione del personale addetto
alla   struttura,   comprese  le  esercitazioni  sull'uso  dei  mezzi
antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
    c) contemplare  le  informazioni  agli  spettatori ed agli atleti
sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;
    d) garantire  il  funzionamento,  durante  le manifestazioni, dei
dispositivi di controllo degli spettatori di cui all'art. 18;
    e) garantire la perfetta fruibilita' e funzionalita' delle vie di
esodo;
    f) garantire  la  manutenzione  e  l'efficienza dei mezzi e degli
impianti antincendio;
    g) garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilita' delle
strutture  fisse  o  mobili  della zona di attivita' sportiva e della
zona spettatori;
    h) garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti;
    i) contenere l'indicazione delle modalita' per fornire assistenza
e  collaborazione  ai  Vigili  del  fuoco  ed al personale adibito al
soccorso in caso di emergenza;
    l) prevedere l'istituzione di un registro dei controlli periodici
ove  annotare  gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi
all'efficienza   degli   impianti  elettrici,  dell'illuminazione  di
sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di
controllo,  delle  aree  a  rischio specifico e dell'osservanza della
limitazione  dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attivita'
ove  tale  limitazione  e'  imposta.  In  tale registro devono essere
annotati  anche i dati relativi alla formazione del personale addetto
alla  struttura.  Il  registro  deve  essere  mantenuto costantemente
aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
  5.  La  segnaletica  di  sicurezza  deve essere conforme al decreto
legislativo  14 agosto 1996, n. 493, e consentire, in particolare, la
individuazione  delle  vie  di  uscita,  dei servizi di supporto, dei
posti  di  pronto soccorso, nonche' dei mezzi e impianti antincendio.
Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.
All'ingresso   dell'impianto   o  complesso  sportivo  devono  essere
esposte,  bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento
del  personale  e del pubblico in caso di sinistro ed una planimetria
generale per le squadre di soccorso che indichi la posizione:
    a) delle scale e delle vie di esodo;
    b) dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
    c) dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del
gas e dell'elettricita';
    d) del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
    e) del quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme;
    f) degli   impianti  e  dei  locali  che  presentano  un  rischio
speciale;
    g) degli spazi calmi.
  6.   A   ciascun   piano   deve   essere  esposta  una  planimetria
d'orientamento,  in prossimita' delle vie di esodo. La posizione e la
funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.
  In  prossimita' dell'uscita dallo spazio riservato agli spettatori,
precise  istruzioni,  esposte  bene  in  vista,  devono  indicare  il
comportamento   da  tenere  in  caso  di  incendio  e  devono  essere
accompagnate  da  una planimetria semplificata del piano, che indichi
schematicamente  la  posizione  in  cui  sono  esposte  le istruzioni
rispetto   alle   vie   di   esodo.  Le  istruzioni  devono  attirare
l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.
  7.  Oltre  alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle
prescritte  condizioni  di  sicurezza,  stabilite  secondo  i criteri
innanzi  indicati,  deve  essere  predisposto  e tenuto aggiornato un
piano di emergenza, che deve indicare, tra l'altro:
    a) l'organigramma   del   servizio  di  sicurezza  preposto  alla
gestione  dell'emergenza,  con  indicazione  dei  nominativi  e delle
relative funzioni;
    b) le  modalita' delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il
personale   addetto  alla  gestione  dell'emergenza,  nonche'  quelle
previste   per   il   responsabile   interno  della  sicurezza  ed  i
rappresentanti  delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e degli
enti di soccorso sanitario;
    c) le  azioni  che  il  personale addetto deve mettere in atto in
caso di emergenza;
    d) le procedure per l'esodo del pubblico.
  Il  piano  di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni
utilizzo  dell'impianto  per manifestazioni temporanee ed occasionali
diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.
  8.  Per  il necessario coordinamento delle operazioni da effettuare
in  situazioni  di  emergenza,  deve  essere  predisposto un apposito
centro  di  gestione  delle  emergenze  istituito rispettivamente nei
locali  di  cui  all'art.  4,  comma terzo, ed all'art. 19-ter, comma
terzo, lettera a).
  Negli  impianti  sportivi  con  oltre  4.000 spettatori al chiuso e
10.000  spettatori  all'aperto  il centro di gestione delle emergenze
deve  essere  previsto  in  apposito locale costituente compartimento
antincendio  e dotato di accesso diretto dall'esterno a cielo libero.
Il  centro  deve  essere  dotato  di  strumenti idonei per ricevere e
trasmettere  comunicazioni  agli  addetti  al servizio antincendio su
tutte  le  aree  dell'impianto ed all'esterno, nonche' di impianto di
diffusione  sonora  mediante  altoparlanti  in  modo da consentire la
possibilita' di diffondere comunicati per il pubblico.
  Lo stesso centro di gestione deve essere inoltre dotato di apparati
ricetrasmittenti   in   numero   congruo   per   le   dotazioni   dei
rappresentanti  delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e degli
enti di soccorso sanitario.
  All'interno  dei locali destinati al centro di gestione e controllo
devono  essere  installate  le  centrali  di controllo e segnalazione
degli  impianti  di  videosorveglianza  e  di  sicurezza antincendio,
nonche'   quant'altro   ritenuto   necessario   alla  gestione  delle
emergenze.
  All'interno  del  centro  di gestione delle emergenze devono essere
custodite    le    planimetrie   dell'intera   struttura   riportanti
l'ubicazione  delle  vie  di  uscita,  dei  mezzi e degli impianti di
estinzione  e  dei  locali a rischio specifico, gli schemi funzionali
degli  impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi di arresto,
il  piano  di  emergenza,  l'elenco  completo del personale, i numeri
telefonici  necessari in caso di emergenza, ed ogni altra indicazione
necessaria.
  Il  centro  di  gestione  delle  emergenze  deve  essere presidiato
durante   l'esercizio  delle  manifestazioni  sportive  da  personale
all'uopo  incaricato,  e  possono  accedere il personale responsabile
della   gestione   dell'emergenza,   gli   appartenenti   alle  Forze
dell'ordine ed ai Vigili del fuoco.