Art. 12. Gestione della sicurezza antincendio di complessi sportivi multifunzionali 1. Dopo l'art. 19 e' aggiunto il seguente: «Art. 19-bis (Gestione della sicurezza antincendio di complessi sportivi multifunzionali). - 1. I complessi sportivi multifunzionali hanno l'obbligo di istituire l'unita' gestionale, cui compete il coordinamento di tutti gli adempimenti attinenti la gestione della sicurezza antincendio previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 2. Per tali complessi deve essere individuato il titolare, responsabile della gestione della sicurezza antincendio dell'intero complesso, ai fini dell'attuazione degli adempimenti di cui al presente decreto e di ogni altra disposizione vigente in materia. 3. Il titolare esercita anche attivita' di coordinamento dei responsabili di altre specifiche attivita' all'interno dello stesso complesso, a carico dei quali restano comunque le incombenze gestionali ed organizzative specifiche delle singole attivita'. 4. Specifici adempimenti gestionali possono essere delegati ai titolari di attivita' diverse. In tal caso dovranno essere formalizzate le dichiarazioni congiunte di delega ed accettazione, da prodursi ai competenti organi di vigilanza. 5. Il titolare, ai fini dell'attuazione degli adempimenti gestionali previsti dal presente articolo, puo' avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto preventivamente designato, che deve essere sempre presente durante l'esercizio del complesso, ivi comprese le fasi di afflusso e deflusso degli spettatori, con funzioni di responsabile interno della sicurezza. 6. Il piano di emergenza generale di cui all'art. 19, comma 7, deve essere coordinato con quelli specifici riguardanti singole attivita' del piano stesso, in modo da garantire l'organicita' degli adempimenti e delle procedure. 7. In caso di esercizio parziale del complesso devono essere predisposte pianificazioni di emergenza corrispondenti alle singole configurazioni di effettivo utilizzo e congruenti con queste.».