Art. 12.
Gestione   della   sicurezza   antincendio   di   complessi  sportivi
                           multifunzionali

  1. Dopo l'art. 19 e' aggiunto il seguente:
  «Art.  19-bis  (Gestione  della  sicurezza antincendio di complessi
sportivi  multifunzionali). - 1. I complessi sportivi multifunzionali
hanno  l'obbligo  di  istituire  l'unita'  gestionale, cui compete il
coordinamento  di  tutti  gli adempimenti attinenti la gestione della
sicurezza antincendio previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
  2.   Per  tali  complessi  deve  essere  individuato  il  titolare,
responsabile  della  gestione della sicurezza antincendio dell'intero
complesso,  ai  fini  dell'attuazione  degli  adempimenti  di  cui al
presente decreto e di ogni altra disposizione vigente in materia.
  3.  Il  titolare  esercita  anche  attivita'  di  coordinamento dei
responsabili  di  altre specifiche attivita' all'interno dello stesso
complesso,   a  carico  dei  quali  restano  comunque  le  incombenze
gestionali ed organizzative specifiche delle singole attivita'.
  4.  Specifici  adempimenti  gestionali  possono  essere delegati ai
titolari   di   attivita'   diverse.  In  tal  caso  dovranno  essere
formalizzate le dichiarazioni congiunte di delega ed accettazione, da
prodursi ai competenti organi di vigilanza.
  5.   Il   titolare,   ai  fini  dell'attuazione  degli  adempimenti
gestionali  previsti  dal  presente  articolo,  puo' avvalersi di una
persona   appositamente   incaricata,   o   di   un   suo   sostituto
preventivamente  designato,  che  deve essere sempre presente durante
l'esercizio  del  complesso,  ivi  comprese  le  fasi  di  afflusso e
deflusso degli spettatori, con funzioni di responsabile interno della
sicurezza.
  6. Il piano di emergenza generale di cui all'art. 19, comma 7, deve
essere  coordinato con quelli specifici riguardanti singole attivita'
del   piano   stesso,   in  modo  da  garantire  l'organicita'  degli
adempimenti e delle procedure.
  7.  In  caso  di  esercizio  parziale  del  complesso devono essere
predisposte  pianificazioni  di emergenza corrispondenti alle singole
configurazioni di effettivo utilizzo e congruenti con queste.».