Art. 13. Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica 1. Dopo l'art. 19-bis e' aggiunto il seguente: «Art. 19-ter (Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno degli impianti dove si disputano incontri di calcio). - 1. Per ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, e' istituito il Gruppo operativo sicurezza, di seguito denominato G.O.S., coordinato da un funzionario di Polizia designato dal questore e composto: a) da un rappresentante dei Vigili del fuoco; b) dal responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto della societa' sportiva; c) da un rappresentante del Servizio sanitario; d) da un rappresentante dei Vigili urbani; e) dal responsabile del pronto intervento strutturale ed impiantistico all'interno dello stadio; f) da un rappresentante della squadra ospite (eventuale); g) da eventuali altri rappresentanti, la cui presenza e' ritenuta necessaria. 2. Il G.O.S., che si riunira' periodicamente per gli aspetti di carattere generale e, in ogni caso, alla vigilia degli incontri, avra' cura di: a) verificare la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento, anche in relazione ad eventuali prescrizioni imposte; b) vigilare sulla corretta attuazione del piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, redatto dalla societa' utilizzatrice; c) adottare le iniziative necessarie a superare contingenti situazioni di criticita', fatte salve le direttive in materia di ordine e sicurezza pubblica emanate dal questore della provincia. 3. Al fine di creare condizioni ambientali ottimali per il regolare svolgimento dell'evento e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, a cura della societa' utilizzatrice dell'impianto, in accordo con il titolare dello stesso, devono essere previsti: a) un locale con visibilita' sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attivita' sportiva, che dovra' ospitare il centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni calcistiche, coordinato dall'ufficiale di P.S. designato con ordinanza di servizio del questore, d'intesa con il rappresentante dei Vigili del fuoco per l'emergenza antincendio e composto dai rappresentanti di tutte le componenti del G.O.S.; b) ambienti per attivare, in occasione degli eventi sportivi, un posto di polizia con annessi locali idonei a consentire gli adempimenti di polizia giudiziaria relativi ad eventuali persone fermate o arrestate; c) spazi idonei per l'informazione agli spettatori (cartellonistica - schermi ecc.) al fine di garantire la conoscenza del "regolamento d'uso" dell'impianto che dovra' riguardare le modalita' di utilizzo dello stadio, con particolare riferimento alla disciplina degli accessi ai servizi interni destinati al pubblico, nonche' gli obblighi ed i divieti che devono essere osservati dagli spettatori, con l'avvertenza che la loro inosservanza comportera': 1) l'immediata risoluzione del contratto di prestazione e la conseguente espulsione del contravventore; 2) l'applicazione delle previste sanzioni da parte dell'organo competente ad irrogarle, se si tratta di violazione delle prescrizioni imposte dalla legge o dai regolamenti vigenti. Tali avvertenze dovranno essere riportate sia sulla cartellonistica esposta all'interno dell'impianto, sia sul titolo di accesso alla manifestazione.».