Art. 13.
           Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica

  1. Dopo l'art. 19-bis e' aggiunto il seguente:
  «Art.  19-ter  (Gestione  dell'ordine  e  della  sicurezza pubblica
all'interno  degli  impianti dove si disputano incontri di calcio). -
1.  Per ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si
disputino  incontri  di  calcio,  e'  istituito  il  Gruppo operativo
sicurezza, di seguito denominato G.O.S., coordinato da un funzionario
di Polizia designato dal questore e composto:
    a) da un rappresentante dei Vigili del fuoco;
    b) dal   responsabile   del   mantenimento  delle  condizioni  di
sicurezza dell'impianto della societa' sportiva;
    c) da un rappresentante del Servizio sanitario;
    d) da un rappresentante dei Vigili urbani;
    e) dal   responsabile   del   pronto  intervento  strutturale  ed
impiantistico all'interno dello stadio;
    f) da un rappresentante della squadra ospite (eventuale);
    g) da eventuali altri rappresentanti, la cui presenza e' ritenuta
necessaria.
  2.  Il  G.O.S.,  che  si riunira' periodicamente per gli aspetti di
carattere  generale  e,  in  ogni  caso, alla vigilia degli incontri,
avra' cura di:
    a) verificare la predisposizione di tutte le misure organizzative
dell'evento, anche in relazione ad eventuali prescrizioni imposte;
    b) vigilare  sulla  corretta  attuazione del piano finalizzato al
mantenimento  delle  condizioni  di sicurezza, redatto dalla societa'
utilizzatrice;
    c) adottare  le  iniziative  necessarie  a  superare  contingenti
situazioni  di  criticita',  fatte  salve  le direttive in materia di
ordine e sicurezza pubblica emanate dal questore della provincia.
  3. Al fine di creare condizioni ambientali ottimali per il regolare
svolgimento  dell'evento  e  la  tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica,  in  ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti
ove   si   disputino  incontri  di  calcio,  a  cura  della  societa'
utilizzatrice dell'impianto, in accordo con il titolare dello stesso,
devono essere previsti:
    a) un   locale   con  visibilita'  sullo  spazio  riservato  agli
spettatori  e sullo spazio di attivita' sportiva, che dovra' ospitare
il  centro  per  la  gestione  della  sicurezza  delle manifestazioni
calcistiche,   coordinato   dall'ufficiale   di  P.S.  designato  con
ordinanza  di  servizio  del questore, d'intesa con il rappresentante
dei  Vigili  del  fuoco  per  l'emergenza  antincendio e composto dai
rappresentanti di tutte le componenti del G.O.S.;
    b) ambienti  per attivare, in occasione degli eventi sportivi, un
posto   di  polizia  con  annessi  locali  idonei  a  consentire  gli
adempimenti  di  polizia  giudiziaria  relativi  ad eventuali persone
fermate o arrestate;
    c) spazi    idonei    per    l'informazione    agli    spettatori
(cartellonistica  -  schermi ecc.) al fine di garantire la conoscenza
del  "regolamento  d'uso"  dell'impianto  che  dovra'  riguardare  le
modalita'  di utilizzo dello stadio, con particolare riferimento alla
disciplina  degli  accessi  ai servizi interni destinati al pubblico,
nonche'  gli  obblighi ed i divieti che devono essere osservati dagli
spettatori, con l'avvertenza che la loro inosservanza comportera':
      1)  l'immediata  risoluzione  del contratto di prestazione e la
conseguente espulsione del contravventore;
      2)  l'applicazione delle previste sanzioni da parte dell'organo
competente   ad   irrogarle,   se   si  tratta  di  violazione  delle
prescrizioni  imposte  dalla  legge  o  dai regolamenti vigenti. Tali
avvertenze   dovranno  essere  riportate  sia  sulla  cartellonistica
esposta  all'interno  dell'impianto,  sia  sul titolo di accesso alla
manifestazione.».