Art. 14.
                   Gestione dell'impianto sportivo

  1. Dopo l'art. 19-ter e' aggiunto il seguente:
  «Art.  19-quater (Gestione dell'impianto sportivo). - 1. Al fine di
garantire  il  rispetto  della  disciplina di utilizzo dell'impianto,
degli  obblighi  e  dei  divieti  previsti, le societa' utilizzatrici
degli impianti, avranno cura di:
    a) predisporre    l'organigramma    dei    soggetti    incaricati
dell'accoglienza    e    dell'instradamento    degli   spettatori   e
dell'eventuale  attivazione  delle  procedure  inerenti alla pubblica
incolumita',  nonche'  dei  soggetti  addetti  ai  servizi connessi e
provvedere al loro reclutamento;
    b) predisporre  un  piano  per  l'informazione,  la  formazione e
l'addestramento  di  tutti  gli  addetti  alla  pubblica  incolumita'
prevedendo  sia figure di coordinamento che operatori, specificandone
i compiti anche in base alle caratteristiche dell'impianto.
  2.  Il  numero  minimo  degli  addetti  alla  pubblica  incolumita'
impiegati  in  occasione dello svolgimento di ciascuna manifestazione
sportiva   non  potra'  essere  inferiore  comunque  ad  1  ogni  250
spettatori  e  quello  dei  coordinatori  non  inferiore  a 1 ogni 20
addetti.
  3.  Le  attivita'  di  tali  addetti  dovranno svolgersi in stretto
raccordo con il personale delle Forze dell'ordine che dovranno essere
tempestivamente   informate  di  ogni  problematica  che  puo'  avere
riflessi sull'ordine e la sicurezza pubblica.
  4.  Il  piano  di  emergenza deve essere aggiornato in occasione di
ogni   utilizzo   dell'impianto   per  manifestazioni  temporanee  ed
occasionali   diverse   da  quelle  ordinariamente  previste  al  suo
interno.».