Art. 14. Gestione dell'impianto sportivo 1. Dopo l'art. 19-ter e' aggiunto il seguente: «Art. 19-quater (Gestione dell'impianto sportivo). - 1. Al fine di garantire il rispetto della disciplina di utilizzo dell'impianto, degli obblighi e dei divieti previsti, le societa' utilizzatrici degli impianti, avranno cura di: a) predisporre l'organigramma dei soggetti incaricati dell'accoglienza e dell'instradamento degli spettatori e dell'eventuale attivazione delle procedure inerenti alla pubblica incolumita', nonche' dei soggetti addetti ai servizi connessi e provvedere al loro reclutamento; b) predisporre un piano per l'informazione, la formazione e l'addestramento di tutti gli addetti alla pubblica incolumita' prevedendo sia figure di coordinamento che operatori, specificandone i compiti anche in base alle caratteristiche dell'impianto. 2. Il numero minimo degli addetti alla pubblica incolumita' impiegati in occasione dello svolgimento di ciascuna manifestazione sportiva non potra' essere inferiore comunque ad 1 ogni 250 spettatori e quello dei coordinatori non inferiore a 1 ogni 20 addetti. 3. Le attivita' di tali addetti dovranno svolgersi in stretto raccordo con il personale delle Forze dell'ordine che dovranno essere tempestivamente informate di ogni problematica che puo' avere riflessi sull'ordine e la sicurezza pubblica. 4. Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.».