Art. 15.
                  Disposizioni transitorie e finali

  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  entrano  in  vigore a
decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006.
  2.  Per comprovate esigenze di completamento dei lavori il prefetto
puo'  autorizzare  proroghe  del  termine  di  cui  al comma 1 per un
periodo non superiore a sei mesi.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  unitamente  al  testo  del  decreto del
Ministro  dell'interno  in  data  18 marzo  1996,  coordinato  con le
modifiche e le integrazioni.
    Roma, 6 giugno 2005
                                                  Il Ministro: Pisanu

Avvertenza:
    Il  testo  del  decreto  del Ministro dell'interno 18 marzo 1996,
concernente  «Norme  di  sicurezza  per  la costruzione e l'esercizio
degli   impianti   sportivi»,   coordinato  con  le  modifiche  e  le
integrazioni  introdotte  dal  decreto  ministeriale  6  giugno 2005,
pubblicato  nella  presente  Gazzetta  Ufficiale, sara' riportato sul
Bollettino  ufficiale  del  Ministero  dell'interno  e sulle riviste:
«Rivista  di  Polizia»,  «Polizia  Moderna»  e «Obiettivo Sicurezza»,
nonche'      sui     seguenti     siti     web:     «www.interno.it»,
«www.Poliziadistato.it» e «www.vigilfuoco.it».