Art. 15. Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006. 2. Per comprovate esigenze di completamento dei lavori il prefetto puo' autorizzare proroghe del termine di cui al comma 1 per un periodo non superiore a sei mesi. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, unitamente al testo del decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996, coordinato con le modifiche e le integrazioni. Roma, 6 giugno 2005 Il Ministro: Pisanu Avvertenza: Il testo del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, concernente «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal decreto ministeriale 6 giugno 2005, pubblicato nella presente Gazzetta Ufficiale, sara' riportato sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno e sulle riviste: «Rivista di Polizia», «Polizia Moderna» e «Obiettivo Sicurezza», nonche' sui seguenti siti web: «www.interno.it», «www.Poliziadistato.it» e «www.vigilfuoco.it».