Art. 2. Modifiche dell'art. 2 1. All'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche: a) tra le definizioni di «Complesso sportivo» e di «Area di servizio annessa» e' inserita la seguente: «Complesso sportivo multifunzionale»: «Complesso sportivo comprendente spazi destinati ad altre attivita', diverse da quella sportiva, caratterizzato da organicita' funzionale, strutturale ed impiantistica»; b) la definizione di «Area di servizio esterna» e' sostituita dalla seguente: «Area pubblica o aperta al pubblico, che puo' essere annessa, anche temporaneamente, all'impianto o complesso sportivo mediante recinzione fissa o mobile.».