Art. 2.
                        Modifiche dell'art. 2

  1. All'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) tra  le  definizioni  di  «Complesso  sportivo»  e di «Area di
servizio  annessa»  e'  inserita  la  seguente:  «Complesso  sportivo
multifunzionale»: «Complesso sportivo comprendente spazi destinati ad
altre  attivita',  diverse  da  quella  sportiva,  caratterizzato  da
organicita' funzionale, strutturale ed impiantistica»;
    b) la  definizione  di  «Area  di servizio esterna» e' sostituita
dalla  seguente: «Area pubblica o aperta al pubblico, che puo' essere
annessa,  anche  temporaneamente,  all'impianto  o complesso sportivo
mediante recinzione fissa o mobile.».