Art. 4.
                        Modifiche dell'art. 4

  1. All'art. 4, sono apportate le seguenti modifiche:
    al  comma  terzo,  alla  fine,  prima del punto, sono aggiunte le
seguenti  parole:  «,  avere  visibilita' sullo spazio riservato agli
spettatori  e  sullo  spazio  di  attivita' sportiva, in modo che sia
possibile   coordinare   gli   interventi   per  la  sicurezza  delle
manifestazioni.».
  2. Dopo il comma ottavo dell'art. 4 e' aggiunto il seguente:
  «Nei   complessi   sportivi  multifunzionali  e'  consentita  anche
l'ubicazione  delle attivita' di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87,
88,  89,  90,  91,  92  e  95  del  decreto del Ministro dell'interno
16 febbraio  1982,  sia  all'esterno  del  volume  degli impianti che
all'interno.  In  questo  ultimo  caso  si  applicano  le  condizioni
stabilite  ai  precedenti commi quarto e quinto e quelle ulteriori di
seguito indicate:
    a) i  locali  commerciali  di esposizione e vendita devono essere
protetti  da  impianti  di spegnimento automatico e di rivelazione di
fumo,  nonche' dotati di aerazione naturale in ragione di almeno 1/30
della relativa superficie in pianta, diffusa in maniera uniforme onde
evitare zone con ventilazione ridotta o impedita;
    b) il  carico  d'incendio  degli esercizi commerciali deve essere
limitato a 30 kg/mq di legna standard equivalente;
    c) le  superfici di aerazione naturale delle attivita' diverse da
quella  sportiva  non devono sfociare in zone con presenza di persone
e,  comunque,  devono  essere  ubicate in modo da evitare che possano
determinare  rischio  per  il  pubblico  e  pregiudizio  al complesso
sportivo.  Qualora  detto  requisito  non  fosse perseguibile, potra'
procedersi alla compensazione mediante la realizzazione di sistemi di
estrazione  di  fumo  e  calore di tipo meccanico, di caratteristiche
idonee a soddisfare le seguenti specifiche tecniche:
      1)  portata  ordinaria di esercizio idonea a garantire almeno 3
ricambi  orari dell'intero volume, incrementabile automaticamente a 9
ricambi  orari  in caso di emergenza, previo asservimento ad impianto
di rivelazione di fumo, nonche' a dispositivo di azionamento manuale;
      2)   resistenza   al   fuoco   della  componentistica  e  delle
alimentazioni elettriche almeno fino a 400 °C;
      3) separazione delle condotte aerotermiche di mandata e ripresa
rispetto  ad  altri locali, di caratteristiche di resistenza al fuoco
non inferiore a REI 120;
      4)  funzionamento  coordinato  con  il  pertinente  impianto di
rivelazione di fumo e con quello di spegnimento automatico;
      5)  alimentazione  di  emergenza  per  almeno  60'  in  caso di
mancanza dell'energia elettrica ordinaria;
      6) sfogo delle condotte aerotermiche di estrazione fumo in area
esterna,  in  posizione  tale  da  non  determinare  rischio  per  il
pubblico;
    d) gli  accessi,  le  uscite,  il  sistema  di  vie d'uscita ed i
servizi  relativi  ad  ogni  attivita'  devono  essere,  in  caso  di
concomitanza   di   esercizio   dell'impianto   sportivo,   tra  loro
funzionalmente indipendenti e separati.».