Art. 4. Modifiche dell'art. 4 1. All'art. 4, sono apportate le seguenti modifiche: al comma terzo, alla fine, prima del punto, sono aggiunte le seguenti parole: «, avere visibilita' sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attivita' sportiva, in modo che sia possibile coordinare gli interventi per la sicurezza delle manifestazioni.». 2. Dopo il comma ottavo dell'art. 4 e' aggiunto il seguente: «Nei complessi sportivi multifunzionali e' consentita anche l'ubicazione delle attivita' di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 95 del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, sia all'esterno del volume degli impianti che all'interno. In questo ultimo caso si applicano le condizioni stabilite ai precedenti commi quarto e quinto e quelle ulteriori di seguito indicate: a) i locali commerciali di esposizione e vendita devono essere protetti da impianti di spegnimento automatico e di rivelazione di fumo, nonche' dotati di aerazione naturale in ragione di almeno 1/30 della relativa superficie in pianta, diffusa in maniera uniforme onde evitare zone con ventilazione ridotta o impedita; b) il carico d'incendio degli esercizi commerciali deve essere limitato a 30 kg/mq di legna standard equivalente; c) le superfici di aerazione naturale delle attivita' diverse da quella sportiva non devono sfociare in zone con presenza di persone e, comunque, devono essere ubicate in modo da evitare che possano determinare rischio per il pubblico e pregiudizio al complesso sportivo. Qualora detto requisito non fosse perseguibile, potra' procedersi alla compensazione mediante la realizzazione di sistemi di estrazione di fumo e calore di tipo meccanico, di caratteristiche idonee a soddisfare le seguenti specifiche tecniche: 1) portata ordinaria di esercizio idonea a garantire almeno 3 ricambi orari dell'intero volume, incrementabile automaticamente a 9 ricambi orari in caso di emergenza, previo asservimento ad impianto di rivelazione di fumo, nonche' a dispositivo di azionamento manuale; 2) resistenza al fuoco della componentistica e delle alimentazioni elettriche almeno fino a 400 °C; 3) separazione delle condotte aerotermiche di mandata e ripresa rispetto ad altri locali, di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 120; 4) funzionamento coordinato con il pertinente impianto di rivelazione di fumo e con quello di spegnimento automatico; 5) alimentazione di emergenza per almeno 60' in caso di mancanza dell'energia elettrica ordinaria; 6) sfogo delle condotte aerotermiche di estrazione fumo in area esterna, in posizione tale da non determinare rischio per il pubblico; d) gli accessi, le uscite, il sistema di vie d'uscita ed i servizi relativi ad ogni attivita' devono essere, in caso di concomitanza di esercizio dell'impianto sportivo, tra loro funzionalmente indipendenti e separati.».