Art. 5.
                        Modifica dell'art. 5

  1.  L'art.  5,  comma  primo,  terzo  periodo,  e'  sostituito  dal
seguente:
  «La  delimitazione  dell'area  di  servizio deve essere distanziata
almeno  6,00  metri  dal perimetro dell'impianto e tale da consentire
agevolmente  il  deflusso  in  sicurezza,  nonche'  avere  varchi  di
larghezza  equivalente  a  quella  delle  uscite dall'impianto tenuto
conto  delle  diverse  capacita'  di  deflusso  tra  le  uscite sulla
delimitazione   esterna  e  quelle  dallo  stesso  impianto;  per  le
caratteristiche tecniche di tale delimitazione, si rimanda alla norma
UNI  10121  EN  o equivalenti; tutti i varchi devono essere mantenuti
sgombri da ostacoli al regolare deflusso del pubblico.».