Art. 5. Modifica dell'art. 5 1. L'art. 5, comma primo, terzo periodo, e' sostituito dal seguente: «La delimitazione dell'area di servizio deve essere distanziata almeno 6,00 metri dal perimetro dell'impianto e tale da consentire agevolmente il deflusso in sicurezza, nonche' avere varchi di larghezza equivalente a quella delle uscite dall'impianto tenuto conto delle diverse capacita' di deflusso tra le uscite sulla delimitazione esterna e quelle dallo stesso impianto; per le caratteristiche tecniche di tale delimitazione, si rimanda alla norma UNI 10121 EN o equivalenti; tutti i varchi devono essere mantenuti sgombri da ostacoli al regolare deflusso del pubblico.».