Art. 7. Modifica dell'art. 7 1. L'art. 7 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di realizzare la separazione tra i sostenitori delle due squadre, gli impianti all'aperto con un numero di spettatori superiore a 10.000 e quelli al chiuso con un numero di spettatori superiore a 4.000 devono avere lo spazio riservato agli spettatori suddiviso in settori, di cui uno appositamente dedicato agli ospiti, con ingressi, vie di uscita ed aree di parcheggio indipendenti e separate. La capienza di ciascun settore non puo' essere superiore a 10.000 spettatori per impianti all'aperto e a 4.000 per quelli al chiuso. 2. Per ciascun settore devono essere permanentemente realizzati sistemi di separazione idonei a: a) impedire che i sostenitori delle due compagini in gara vengano in contatto tra loro e che gli spettatori si spostino da un settore all'altro; b) permettere, ove necessario, la realizzazione di una divisione all'interno di uno stesso settore, tra gruppi di spettatori, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative al sistema delle vie d'uscita. 3. La finalita' di cui alla lettera a) deve essere perseguita mediante l'istallazione permanente di elementi di separazione in materiale incombustibile e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti. La finalita' di cui alla lettera b) deve essere perseguita mediante sistemi di separazione modulabili in funzione delle caratteristiche degli spettatori presenti nei settori ed individuabili in una delle misure di seguito riportate o in una loro combinazione: a) istallazione di elementi di separazione in materiale incombustibile aventi altezza e caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti; b) creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e movimento, occupate esclusivamente da personale addetto all'accoglienza, all'indirizzamento ed alla osservazione degli spettatori, posto a disposizione dalle societa' organizzatrici della manifestazione sportiva. 4. La suddivisione in settori deve essere conforme ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive nazionali. Ogni settore deve avere almeno due uscite, servizi e sistemi di vie di uscita indipendenti chiaramente identificabili con segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992. I settori per i posti in piedi devono avere una capienza non superiore a 500 spettatori. 5. Negli impianti all'aperto indicati nell'allegato al presente decreto, per quelli contrassegnati con un asterisco, non e' necessario realizzare la suddivisione in settori; qualora tale suddivisione si renda necessaria per aspetti organizzativi e di pubblica sicurezza, i rispettivi settori devono essere realizzati con l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma secondo del presente articolo».