Art. 7.
                        Modifica dell'art. 7

  1. L'art. 7 e' sostituito dal seguente:
  «1.  Al  fine  di realizzare la separazione tra i sostenitori delle
due  squadre,  gli  impianti  all'aperto  con un numero di spettatori
superiore  a  10.000  e  quelli al chiuso con un numero di spettatori
superiore  a  4.000  devono avere lo spazio riservato agli spettatori
suddiviso  in settori, di cui uno appositamente dedicato agli ospiti,
con  ingressi,  vie  di  uscita  ed aree di parcheggio indipendenti e
separate.  La capienza di ciascun settore non puo' essere superiore a
10.000  spettatori  per  impianti  all'aperto e a 4.000 per quelli al
chiuso.
  2.  Per  ciascun  settore  devono essere permanentemente realizzati
sistemi di separazione idonei a:
    a) impedire che i sostenitori delle due compagini in gara vengano
in  contatto  tra loro e che gli spettatori si spostino da un settore
all'altro;
    b) permettere,  ove necessario, la realizzazione di una divisione
all'interno  di  uno  stesso settore, tra gruppi di spettatori, fermo
restando il rispetto delle disposizioni relative al sistema delle vie
d'uscita.
  3.  La  finalita'  di  cui  alla  lettera a) deve essere perseguita
mediante  l'istallazione  permanente  di  elementi  di separazione in
materiale incombustibile e di caratteristiche conformi alla norma UNI
10121-2 o equivalenti.
  La finalita' di cui alla lettera b) deve essere perseguita mediante
sistemi  di  separazione modulabili in funzione delle caratteristiche
degli  spettatori  presenti nei settori ed individuabili in una delle
misure di seguito riportate o in una loro combinazione:
    a) istallazione   di   elementi   di   separazione  in  materiale
incombustibile  aventi  altezza e caratteristiche conformi alla norma
UNI 10121-2 o equivalenti;
    b) creazione  di  zone  temporaneamente  sottoposte  a divieto di
stazionamento  e  movimento,  occupate  esclusivamente  da  personale
addetto  all'accoglienza,  all'indirizzamento  ed  alla  osservazione
degli  spettatori, posto a disposizione dalle societa' organizzatrici
della manifestazione sportiva.
  4.  La  suddivisione in settori deve essere conforme ai regolamenti
del  C.O.N.I.  e  delle  Federazioni sportive nazionali. Ogni settore
deve  avere  almeno  due  uscite,  servizi e sistemi di vie di uscita
indipendenti  chiaramente identificabili con segnaletica di sicurezza
conforme  alla  vigente  normativa  e  alle  prescrizioni di cui alla
direttiva  92/58/CEE  del  24 giugno  1992.  I settori per i posti in
piedi devono avere una capienza non superiore a 500 spettatori.
  5.  Negli  impianti  all'aperto  indicati nell'allegato al presente
decreto,   per   quelli  contrassegnati  con  un  asterisco,  non  e'
necessario  realizzare  la  suddivisione  in  settori;  qualora  tale
suddivisione  si  renda  necessaria  per  aspetti  organizzativi e di
pubblica sicurezza, i rispettivi settori devono essere realizzati con
l'osservanza  delle prescrizioni di cui al comma secondo del presente
articolo».