Art. 8. Aree di sicurezza e varchi 1. Dopo l'art. 8 e' aggiunto il seguente: «Art. 8-bis (Aree di sicurezza e varchi). - 1. Nel rispetto del dimensionamento e della finalita' delle vie di uscita, oltre a quanto previsto dall'art. 8, devono essere realizzate, a cura della societa' utilizzatrice dell'impianto, in accordo con il proprietario dello stesso, aree di sicurezza in cui devono essere ammessi solo i titolari di regolare titolo di accesso all'impianto, cosi' strutturate: a) «area di massima sicurezza», comprende l'impianto sportivo e l'area di servizio annessa, ove sono collocati i varchi di accesso all'impianto. Tale area deve essere delimitata a mezzo di elementi di separazione, in materiale incombustibile e conforme alla norma UNI 10121-2 o equivalenti; b) «area riservata», realizzata nell'ambito dell'area di servizio esterna, di cui all'art. 2 del presente decreto, ed opportunamente recintata, all'interno della quale e' consentito l'accesso esclusivamente agli aventi diritto. Tale area dovra' essere delimitata attraverso elementi di separazione fissi in materiale incombustibile e conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti; e' ammessa la separazione mediante elementi mobili in materiale incombustibile. Per consentire la separazione delle tifoserie all'interno dell'area riservata, la stessa deve essere divisa in settori, dei quali almeno uno riservato ai sostenitori della squadra ospite, di capienza non inferiore a quella minima stabilita dall'organizzazione sportiva per il settore corrispondente, delimitati a mezzo di elementi di separazione in materiale incombustibile e conforme alla norma UNI 10121-2 o equivalenti. 2. Il numero dei varchi di ingresso presenti lungo la delimitazione dell'area di massima sicurezza deve essere proporzionato alla capienza del settore a cui danno accesso e comunque in ragione di almeno un varco ogni 750 spettatori, in modo da consentire il completamento delle operazioni di afflusso degli spettatori in un arco temporale non superiore ad un'ora e mezza prima dell'inizio della manifestazione sportiva, compresi i tempi necessari all'effettuazione dei controlli di sicurezza e di verifica della regolarita' del titolo di accesso. Tali varchi di ingresso devono essere contrassegnati con lettere o numeri progressivi ben visibili dall'esterno ed analoghi a quelli che saranno riportati sul titolo di accesso all'impianto. 3. I varchi di ingresso all'area di massima sicurezza devono essere dotati di preselettori di incanalamento tali da evitare pressioni nella fase di obliterazione del titolo di accesso con corsia di ritorno per gli spettatori non abilitati all'ingresso, nonche' di tornelli "a tutta altezza" che permettono l'accesso ad una sola persona per volta, tramite lo sblocco del meccanismo di rotazione da attivarsi successivamente all'avvenuta verifica della regolarita' del titolo di accesso. 4. I tornelli devono essere realizzati secondo regole di buona tecnica, devono essere invalicabili se bloccati alla rotazione, in modo da non rendere possibili fenomeni di violenza, anche organizzata, da parte di soggetti che non siano in possesso di un titolo valido. 5. I varchi di ingresso dotati di preselettori e di tornelli devono essere separati e indipendenti dal sistema di vie d'uscita di cui all'art. 8 e le biglietterie, quando ammesse, devono essere ubicate fuori dell'area riservata. 6. Il sistema di afflusso degli spettatori, come delineato ai commi 2, 3, 4 e 5 e' comunque sottoposto alla preventiva approvazione del questore della provincia.».