Art. 8.
                     Aree di sicurezza e varchi

  1. Dopo l'art. 8 e' aggiunto il seguente:
  «Art.  8-bis  (Aree  di  sicurezza e varchi). - 1. Nel rispetto del
dimensionamento e della finalita' delle vie di uscita, oltre a quanto
previsto dall'art. 8, devono essere realizzate, a cura della societa'
utilizzatrice  dell'impianto,  in  accordo  con il proprietario dello
stesso,  aree  di  sicurezza  in  cui  devono  essere  ammessi solo i
titolari   di   regolare   titolo   di  accesso  all'impianto,  cosi'
strutturate:
    a) «area  di  massima sicurezza», comprende l'impianto sportivo e
l'area  di  servizio  annessa, ove sono collocati i varchi di accesso
all'impianto. Tale area deve essere delimitata a mezzo di elementi di
separazione,  in  materiale  incombustibile e conforme alla norma UNI
10121-2 o equivalenti;
    b) «area riservata», realizzata nell'ambito dell'area di servizio
esterna,  di  cui  all'art. 2 del presente decreto, ed opportunamente
recintata,   all'interno   della   quale   e'   consentito  l'accesso
esclusivamente   agli   aventi   diritto.  Tale  area  dovra'  essere
delimitata  attraverso  elementi  di  separazione  fissi in materiale
incombustibile  e  conformi  alla norma UNI 10121-2 o equivalenti; e'
ammessa   la   separazione  mediante  elementi  mobili  in  materiale
incombustibile.   Per   consentire  la  separazione  delle  tifoserie
all'interno  dell'area  riservata,  la  stessa  deve essere divisa in
settori,  dei quali almeno uno riservato ai sostenitori della squadra
ospite,   di   capienza  non  inferiore  a  quella  minima  stabilita
dall'organizzazione   sportiva   per   il   settore   corrispondente,
delimitati   a   mezzo   di  elementi  di  separazione  in  materiale
incombustibile e conforme alla norma UNI 10121-2 o equivalenti.
  2. Il numero dei varchi di ingresso presenti lungo la delimitazione
dell'area   di  massima  sicurezza  deve  essere  proporzionato  alla
capienza  del  settore  a  cui danno accesso e comunque in ragione di
almeno  un  varco  ogni  750  spettatori,  in  modo  da consentire il
completamento  delle  operazioni  di  afflusso degli spettatori in un
arco  temporale  non  superiore  ad  un'ora e mezza prima dell'inizio
della   manifestazione   sportiva,   compresi   i   tempi   necessari
all'effettuazione  dei  controlli  di  sicurezza  e di verifica della
regolarita'  del  titolo  di  accesso. Tali varchi di ingresso devono
essere  contrassegnati  con lettere o numeri progressivi ben visibili
dall'esterno ed analoghi a quelli che saranno riportati sul titolo di
accesso all'impianto.
  3. I varchi di ingresso all'area di massima sicurezza devono essere
dotati  di  preselettori  di  incanalamento tali da evitare pressioni
nella  fase  di  obliterazione  del  titolo  di accesso con corsia di
ritorno  per  gli  spettatori  non abilitati all'ingresso, nonche' di
tornelli  "a  tutta  altezza"  che  permettono  l'accesso ad una sola
persona  per volta, tramite lo sblocco del meccanismo di rotazione da
attivarsi successivamente all'avvenuta verifica della regolarita' del
titolo di accesso.
  4.  I  tornelli  devono  essere  realizzati secondo regole di buona
tecnica,  devono  essere  invalicabili se bloccati alla rotazione, in
modo   da   non   rendere   possibili  fenomeni  di  violenza,  anche
organizzata,  da  parte  di  soggetti che non siano in possesso di un
titolo valido.
  5. I varchi di ingresso dotati di preselettori e di tornelli devono
essere  separati  e  indipendenti  dal sistema di vie d'uscita di cui
all'art.  8  e le biglietterie, quando ammesse, devono essere ubicate
fuori dell'area riservata.
  6. Il sistema di afflusso degli spettatori, come delineato ai commi
2,  3,  4 e 5 e' comunque sottoposto alla preventiva approvazione del
questore della provincia.».