Art. 9.
                       Modifiche dell'art. 12

  1. L'art. 12, comma secondo, e' modificato come segue:
  «Nel  caso  in  cui  le  zone  spettatori siano estese alla zona di
attivita'  sportiva  o  comunque  siano  ampliate  rispetto  a quelle
normalmente  utilizzate  per  l'impianto  sportivo,  la  capienza, la
distribuzione interna e il dimensionamento delle vie di uscita devono
rispondere  alle  prescrizioni  di cui ai precedenti articoli per gli
impianti  all'aperto,  mentre per gli impianti al chiuso la capacita'
di  deflusso delle diverse zone dell'impianto deve essere commisurata
ai  parametri  stabiliti  dalle  disposizioni vigenti per i locali di
pubblico spettacolo.».