Art. 2.
      Condizioni e modalita' per l'emissione e la distribuzione

  1.  Il  numero  dei titoli di accesso emessi e distribuiti non puo'
essere  superiore  alla  capienza  di  ciascun  settore  riservato al
pubblico,  determinata  dalla  Commissione  provinciale  o  locale di
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in base agli articoli 6 e
7  del  decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, e successive
modificazioni ed integrazioni.
  2.  Fermi  restando  i  limiti  di  capienza  di cui al comma 1, in
occasione  di  competizioni  ad  alto  rischio o quando si prevede un
notevole  afflusso  di  tifosi,  la capienza di ciascun settore e, di
conseguenza,  il  numero  di  tagliandi  di  accesso  emettibili  per
ciascuno  di  essi,  sono sottoposti alle decisioni, rispettivamente,
delle  competenti autorita' provinciali di pubblica sicurezza o dalle
competenti leghe nazionali professionisti o dilettanti.
  3.  L'emissione  e  la  distribuzione  dei  titoli  di accesso sono
soggette alle seguenti condizioni e modalita':
    a) i  titoli di accesso devono essere numerati e devono recare le
generalita' dell'utilizzatore, l'indicazione del posto assegnato e le
altre indicazioni di cui all'art. 4;
    b) negli  impianti  sportivi  con  capienza superiore alle 10.000
persone i titoli di accesso destinati al pubblico saranno distinti da
quelli rilasciati a titolo di omaggio o di accredito per il personale
di servizio e per quello di supporto agli spettatori;
    c) al   fine   di   agevolare   le   operazioni  di  accoglienza,
indirizzamento  e  controllo  degli spettatori in fase di afflusso, i
titoli  di  accesso  destinati  al pubblico dovranno essere di colore
diverso  per ciascun settore dello stadio. Di colore diverso dovranno
essere,  in  ogni caso, quelli destinati ai sostenitori della squadra
ospite;
    d) fatte  salve  le  eventuali  determinazioni  del Questore, per
motivi  di  ordine  e  sicurezza  pubblica,  le variazioni di settore
potranno   essere  effettuate  solo  da  personale  incaricato  dalla
societa'   organizzatrice   dell'evento,   il   quale  apportera'  le
necessarie  modificazioni o integrazioni del titolo di accesso, anche
mediante  timbratura  appositamente vidimata, nel rispetto, comunque,
della  capienza  del  settore.  Di  tali  variazioni  sara' compilata
formale documentazione;
    e) i  titoli  di  accesso  per i sostenitori della squadra ospite
dovranno  essere  di  numero  pari alla capienza del settore ospiti e
saranno  emessi  e  distribuiti  almeno  cinque  giorni  prima  della
competizione cui si riferiscono, in maniera tale da evitare qualsiasi
promiscuita'  tra  sostenitori  delle  due  compagini  che  disputano
l'incontro.