Art. 3.
         Obblighi delle societa' organizzatrici dell'evento

  1.  Le societa' organizzatrici devono dotarsi di moderni sistemi di
emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso in grado di:
    a) emettere,  per ciascun settore, un numero di titoli di accesso
non  superiore  al  numero di posti a sedere realmente disponibile in
esso;
    b) registrare  il  numero  di titoli di accesso emessi divisi per
abbonamenti, giornalieri e «accrediti»;
    c) rendere  disponibile, in tempo reale, tale dato alle autorita'
di pubblica sicurezza;
    d) avere  disponibilita',  in tempo reale, del numero totale, per
settore  e  per  tipologia  (abbonamenti/giornalieri/accrediti),  dei
titoli di accesso distribuiti e venduti o ceduti a titolo gratuito da
fornire, a richiesta, alle autorita' di pubblica sicurezza;
    e) associare  a ciascun biglietto emesso le generalita' o ragione
sociale del rivenditore o cedente;
    f) associare  a ciascun biglietto venduto o ceduto le generalita'
dell'acquirente  o  cessionario  memorizzando i dati in modo sicuro e
protetto.