Art. 3. Obblighi delle societa' organizzatrici dell'evento 1. Le societa' organizzatrici devono dotarsi di moderni sistemi di emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso in grado di: a) emettere, per ciascun settore, un numero di titoli di accesso non superiore al numero di posti a sedere realmente disponibile in esso; b) registrare il numero di titoli di accesso emessi divisi per abbonamenti, giornalieri e «accrediti»; c) rendere disponibile, in tempo reale, tale dato alle autorita' di pubblica sicurezza; d) avere disponibilita', in tempo reale, del numero totale, per settore e per tipologia (abbonamenti/giornalieri/accrediti), dei titoli di accesso distribuiti e venduti o ceduti a titolo gratuito da fornire, a richiesta, alle autorita' di pubblica sicurezza; e) associare a ciascun biglietto emesso le generalita' o ragione sociale del rivenditore o cedente; f) associare a ciascun biglietto venduto o ceduto le generalita' dell'acquirente o cessionario memorizzando i dati in modo sicuro e protetto.