Art. 4.
      Tecniche anticontraffazione e caratteristiche del titolo

  1. Ciascun titolo di accesso dovra' chiaramente indicare:
    a)  la  societa'  organizzatrice  responsabile  della emissione e
della distribuzione;
    b)  il  nome  e  l'ubicazione  dell'impianto  sportivo  a  cui si
autorizza l'ingresso;
    c) la competizione e la partita o le partite di calcio per cui e'
valido, ovvero il periodo di validita' (stagione calcistica - singolo
incontro);
    d) il numero progressivo di rilascio;
    e) la  lettera  o  il  numero  del  varco di accesso all'impianto
sportivo  attraverso  il  quale  il titolare dovra' fare ingresso per
raggiungere gli spalti;
    f) il settore ed il numero della fila e del posto a sedere che il
possessore  del  titolo  di  accesso  sara'  tenuto ad occupare sugli
spalti.
  2. Ciascun titolo di accesso dovra' inoltre riportare l'avviso che,
con l'atto d'acquisto, il titolare si e' impegnato a prendere visione
ed   a   rispettare   tutti  i  punti  del  regolamento  di  utilizzo
dell'impianto,  affisso  presso  tutti i punti vendita. Dovra' essere
comunque evidenziato:
    a) che   l'utilizzazione   del   titolo   di   acquisto  comporta
l'accettazione delle norme del regolamento;
    b) che il rispetto di tali norme e' condizione indispensabile per
l'accesso e la permanenza degli spettatori nell'impianto sportivo;
    c) che  l'accesso  agli  impianti  sportivi  puo'  comportare  la
sottoposizione   dell'interessato   a   controlli  di  prevenzione  e
sicurezza  sulla  persona  e  nelle  eventuali borse e contenitori al
seguito,  finalizzati esclusivamente ad impedire l'introduzione nello
stadio  di  oggetti  o  sostanze illecite, proibite o suscettibili di
indurre o provocare atti di violenza;
    d) che il trattamento dei dati personali e' effettuato secondo le
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali e
del presente decreto, indicando il responsabile del trattamento.
  3.  Ciascun  titolo  di  accesso  dovra'  riportare  stampato,  con
tecniche  anticontraffazione,  un  codice  realizzato  con  caratteri
riconoscibili  otticamente  ed  un  codice  bi-dimensionale,  o altro
sistema   leggibile   tramite   lettori  di  prossimita',  ove  siano
registrati,  oltre  alle informazioni di cui sopra, anche, in maniera
sicura e protetta, ovvero firmate digitalmente e cifrate, l'identita'
del  titolare  (nome,  cognome,  data e luogo di nascita, residenza),
nonche'  gli estremi del ricevitore o cedente (denominazione, ragione
sociale,  sede legale); tali dati, relativi ai soli titoli di accesso
effettivamente   venduti   o  ceduti,  dovranno  essere  trasferibili
automaticamente ad una banca dati accessibile al sistema di controllo
degli accessi.
  4.  I titoli di accesso recanti la dicitura «V.I.P.», rilasciati in
numero non superiore alla capienza del settore comunemente denominato
«Tribuna V.I.P.» daranno accesso al solo settore «Tribuna V.I.P.» con
ingresso  da  un  unico  varco  riservato  e distinto. Ai titolari di
tessere  speciali  per  l'ingresso allo stadio emesse a vario titolo,
all'inizio   di   ciascuna   stagione,   da  enti  competenti  (CONI,
Federazioni  sportive)  dovra' essere rilasciato obbligatoriamente un
biglietto o un accredito che indichi il posto da occupare, sempre nel
rispetto  della capienza dell'impianto e del settore. I possessori di
tali titoli di accesso sono comunque soggetti allo stesso regolamento
d'uso   e   d'esercizio   dell'impianto   destinato  al  resto  degli
spettatori.
  5.  Al  personale  di  servizio all'interno dell'impianto, indicato
nelle  apposite liste, compilate dalla societa' organizzatrice almeno
un  giorno  prima  dell'evento,  deve essere rilasciato uno specifico
titolo  di accesso contenente il nominativo del titolare, le mansioni
svolte,  le  aree  dell'impianto  cui  da'  accesso  e  la  validita'
temporale. I titoli rilasciati per piu' gare dovranno contenere anche
la fotografia del titolare.