Art. 4. Tecniche anticontraffazione e caratteristiche del titolo 1. Ciascun titolo di accesso dovra' chiaramente indicare: a) la societa' organizzatrice responsabile della emissione e della distribuzione; b) il nome e l'ubicazione dell'impianto sportivo a cui si autorizza l'ingresso; c) la competizione e la partita o le partite di calcio per cui e' valido, ovvero il periodo di validita' (stagione calcistica - singolo incontro); d) il numero progressivo di rilascio; e) la lettera o il numero del varco di accesso all'impianto sportivo attraverso il quale il titolare dovra' fare ingresso per raggiungere gli spalti; f) il settore ed il numero della fila e del posto a sedere che il possessore del titolo di accesso sara' tenuto ad occupare sugli spalti. 2. Ciascun titolo di accesso dovra' inoltre riportare l'avviso che, con l'atto d'acquisto, il titolare si e' impegnato a prendere visione ed a rispettare tutti i punti del regolamento di utilizzo dell'impianto, affisso presso tutti i punti vendita. Dovra' essere comunque evidenziato: a) che l'utilizzazione del titolo di acquisto comporta l'accettazione delle norme del regolamento; b) che il rispetto di tali norme e' condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza degli spettatori nell'impianto sportivo; c) che l'accesso agli impianti sportivi puo' comportare la sottoposizione dell'interessato a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e nelle eventuali borse e contenitori al seguito, finalizzati esclusivamente ad impedire l'introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza; d) che il trattamento dei dati personali e' effettuato secondo le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali e del presente decreto, indicando il responsabile del trattamento. 3. Ciascun titolo di accesso dovra' riportare stampato, con tecniche anticontraffazione, un codice realizzato con caratteri riconoscibili otticamente ed un codice bi-dimensionale, o altro sistema leggibile tramite lettori di prossimita', ove siano registrati, oltre alle informazioni di cui sopra, anche, in maniera sicura e protetta, ovvero firmate digitalmente e cifrate, l'identita' del titolare (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza), nonche' gli estremi del ricevitore o cedente (denominazione, ragione sociale, sede legale); tali dati, relativi ai soli titoli di accesso effettivamente venduti o ceduti, dovranno essere trasferibili automaticamente ad una banca dati accessibile al sistema di controllo degli accessi. 4. I titoli di accesso recanti la dicitura «V.I.P.», rilasciati in numero non superiore alla capienza del settore comunemente denominato «Tribuna V.I.P.» daranno accesso al solo settore «Tribuna V.I.P.» con ingresso da un unico varco riservato e distinto. Ai titolari di tessere speciali per l'ingresso allo stadio emesse a vario titolo, all'inizio di ciascuna stagione, da enti competenti (CONI, Federazioni sportive) dovra' essere rilasciato obbligatoriamente un biglietto o un accredito che indichi il posto da occupare, sempre nel rispetto della capienza dell'impianto e del settore. I possessori di tali titoli di accesso sono comunque soggetti allo stesso regolamento d'uso e d'esercizio dell'impianto destinato al resto degli spettatori. 5. Al personale di servizio all'interno dell'impianto, indicato nelle apposite liste, compilate dalla societa' organizzatrice almeno un giorno prima dell'evento, deve essere rilasciato uno specifico titolo di accesso contenente il nominativo del titolare, le mansioni svolte, le aree dell'impianto cui da' accesso e la validita' temporale. I titoli rilasciati per piu' gare dovranno contenere anche la fotografia del titolare.