Art. 5. Divieto di vendita dei biglietti 1. Dalle ore 19 del giorno precedente lo svolgimento degli incontri e' vietata la vendita o cessione dei titoli di accesso al settore ospiti e, in ogni caso, nel giorno di svolgimento di qualsiasi competizione calcistica e' vietata la vendita diretta dei biglietti nell'aera di servizio esterna dell'impianto sportivo. 2. Le societa' organizzatrici, in relazione allo spazio disponibile, dovranno posizionare all'esterno dell'intero perimetro dell'impianto sportivo una recinzione, anche temporanea, lungo la quale predisporre adeguati servizi per una prima verifica del possesso, da parte del pubblico, di regolare titolo di accesso allo stadio, nonche' per indirizzare lo spettatore al varco di accesso al settore assegnato. 3. Il possesso del titolo di ingresso valido, con l'indicazione corretta dei dati personali, costituira' requisito indispensabile per l'accesso degli spettatori all'area di servizio esterna, definita dal decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' per la permanenza nella zona spettatori e nello spazio riservato agli spettatori indicato nel titolo stesso.