Art. 5.
                  Divieto di vendita dei biglietti

  1. Dalle ore 19 del giorno precedente lo svolgimento degli incontri
e'  vietata  la  vendita  o cessione dei titoli di accesso al settore
ospiti  e,  in  ogni  caso,  nel  giorno  di svolgimento di qualsiasi
competizione  calcistica  e' vietata la vendita diretta dei biglietti
nell'aera di servizio esterna dell'impianto sportivo.
  2.   Le   societa'   organizzatrici,   in   relazione  allo  spazio
disponibile,  dovranno  posizionare all'esterno dell'intero perimetro
dell'impianto  sportivo  una  recinzione,  anche temporanea, lungo la
quale  predisporre  adeguati  servizi  per  una  prima  verifica  del
possesso,  da  parte del pubblico, di regolare titolo di accesso allo
stadio,  nonche' per indirizzare lo spettatore al varco di accesso al
settore assegnato.
  3.  Il  possesso  del  titolo di ingresso valido, con l'indicazione
corretta dei dati personali, costituira' requisito indispensabile per
l'accesso degli spettatori all'area di servizio esterna, definita dal
decreto   del   Ministro  dell'interno  18 marzo  1996  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni, nonche' per la permanenza nella zona
spettatori  e  nello  spazio  riservato  agli spettatori indicato nel
titolo stesso.