Art. 6. Trattamento dei dati personali 1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1 e, particolarmente, per quelle relative all'associazione a ciascun titolo di accesso delle generalita' dell'acquirente o utente, le societa' organizzatrici o loro delegati per la specifica attivita', sono tenuti: a) ad individuare il titolare o responsabile del trattamento dei dati personali, i cui dati devono essere riportati in modo leggibile sul titolo di accesso; b) ad osservare le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali e di quelle ivi richiamate; c) ad assicurare l'immediata disponibilita' dei dati da parte dell'autorita' giudiziaria o di pubblica sicurezza ed ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria espressamente designati. 2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 4, comma 3, i dati sono raccolti e trattati dalla societa' organizzatrice o da altro organismo delegato alle specifiche attivita', i cui dati devono essere riportati in modo leggibile, anche a distanza, su appositi cartelli applicati in prossimita' dei varchi controllati. I titolari ed i responsabili del trattamento sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c). Essi sono altresi' tenuti alla immediata comunicazione agli organi di cui al comma 1, lettera c), delle modificazioni o integrazioni previste dall'art. 2, comma 3, lettera d), del presente decreto. 3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono effettuare connessioni dei dati personali oltre a quelle espressamente previste dal presente decreto. 4. Fatti salvi i trattamenti per finalita' di pubblica sicurezza o giudiziaria, per i dati acquisiti a norma dei commi 1 e 2, i dati personali raccolti in applicazione del presente decreto sono cancellati trascorsi sette giorni dalla data dell'evento calcistico cui si riferiscono.