Art. 6.
                   Trattamento dei dati personali

  1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1 e,
particolarmente,  per  quelle  relative  all'associazione  a  ciascun
titolo  di  accesso  delle  generalita'  dell'acquirente o utente, le
societa'  organizzatrici  o loro delegati per la specifica attivita',
sono tenuti:
    a) ad  individuare il titolare o responsabile del trattamento dei
dati  personali, i cui dati devono essere riportati in modo leggibile
sul titolo di accesso;
    b) ad   osservare  le  disposizioni  del  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali e di quelle ivi richiamate;
    c) ad  assicurare  l'immediata  disponibilita'  dei dati da parte
dell'autorita'  giudiziaria  o  di pubblica sicurezza ed ufficiali di
pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria espressamente designati.
  2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 4, comma 3, i
dati  sono  raccolti  e  trattati  dalla societa' organizzatrice o da
altro organismo delegato alle specifiche attivita', i cui dati devono
essere  riportati  in  modo  leggibile, anche a distanza, su appositi
cartelli  applicati in prossimita' dei varchi controllati. I titolari
ed  i  responsabili  del trattamento sono tenuti all'osservanza delle
disposizioni  di  cui al comma 1, lettere b) e c). Essi sono altresi'
tenuti  alla  immediata  comunicazione agli organi di cui al comma 1,
lettera  c), delle modificazioni o integrazioni previste dall'art. 2,
comma 3, lettera d), del presente decreto.
  3.  I  soggetti  di  cui  ai  commi  1  e  2 non possono effettuare
connessioni  dei dati personali oltre a quelle espressamente previste
dal presente decreto.
  4.  Fatti salvi i trattamenti per finalita' di pubblica sicurezza o
giudiziaria,  per  i  dati  acquisiti a norma dei commi 1 e 2, i dati
personali   raccolti   in  applicazione  del  presente  decreto  sono
cancellati  trascorsi  sette giorni dalla data dell'evento calcistico
cui si riferiscono.