Art. 7.
                         Disposizioni finali

  1.  Le  disposizioni  del presente decreto si applicano a decorrere
dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006.
  2.  Dopo  una  fase di prima applicazione e comunque entro tre anni
dalla  data  del  presente  decreto  l'Osservatorio  nazionale  sulle
manifestazioni   sportive   formula   osservazioni   e  proposte  per
l'eventuale revisione delle disposizioni del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 giugno 2005

                      Il Ministro dell'interno
                               Pisanu

           Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
                             Buttiglione

            Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
                               Stanca