Art. 7. Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006. 2. Dopo una fase di prima applicazione e comunque entro tre anni dalla data del presente decreto l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive formula osservazioni e proposte per l'eventuale revisione delle disposizioni del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 giugno 2005 Il Ministro dell'interno Pisanu Il Ministro per i beni e le attivita' culturali Buttiglione Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie Stanca