L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della  direttiva  92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
vita,  e  le  successive disposizioni modificative ed integrative; in
particolare  l'art. 64 che prevede l'approvazione da parte dell'Isvap
delle  deliberazioni  e  delle  condizioni  relative al trasferimento
volontario di tutto o di parte del portafoglio assicurativo;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 4, com-ma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1,
lettera i) della legge n. 576/1982, il quale prevede che il Consiglio
dell'Istituto  esprima  il proprio parere, tra l'altro, in materia di
trasferimenti  di  portafogli  tra  imprese autorizzate all'esercizio
dell'attivita' assicurativa;
  Visto  il  provvedimento  Isvap  del 21 maggio 1997 ed i successivi
provvedimenti    di   autorizzazione   all'esercizio   dell'attivita'
assicurativa  nei rami I, III, IV, V e VI e riassicurativa nel ramo I
indicati  nel punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto
legislativo  17  marzo  1995,  n. 174 ed all'esercizio dell'attivita'
assicurativa  e riassicurativa nei rami 1. Infortuni e 2. Malattia di
cui  al  punto  A)  della  tabella allegata al decreto legislativo n.
175/1995  rilasciata  a  Sofid Vita S.p.a. con sede in Roma, piazzale
Enrico Mattei n. 1;
  Visto il provvedimento Isvap in data 22 giugno 2005 con il quale e'
stata    dichiarata    la    decadenza    di    Sofid   Vita   S.p.a.
dall'autorizzazione   all'esercizio   dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa nei rami 1. Infortuni e 2. Malattia di cui al punto A)
della tabella allegata al decreto legislativo n. 175/1995;
  Visti  il  decreto  ministeriale  del  2 novembre 1987 e successivi
provvedimenti    di   autorizzazione   all'esercizio   dell'attivita'
assicurativa  nei rami I, III, IV, V e VI e riassicurativa nel ramo I
indicati  nel punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto
legislativo  17 marzo  1995, n. 174 rilasciata a Helvetia Vita S.p.a.
con sede in Milano, via G. B. Cassinis n. 21;
  Visti i verbali del consiglio di amministrazione del 20 aprile 2005
e  dell'assemblea ordinaria dei soci del 22 aprile 2005 di Sofid Vita
S.p.a.   ed   il   verbale   del  consiglio  di  amministrazione  del
30 settembre   2004   di   Helvetia   Vita   S.p.a.,  concernenti  il
trasferimento  totale  del  portafoglio  assicurativo  costituito dai
contratti  appartenenti  ai  rami  I,  III e V di cui all'allegato I,
tabella A) al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
  Vista  l'istanza  presentata da Sofid Vita S.p.a. in data 1° giugno
2005,  e  la  relativa  documentazione  allegata,  volta  ad ottenere
l'approvazione di detto trasferimento totale di portafoglio;
  Vista  la  documentazione  allegata  alla  predetta  istanza  ed  i
successivi   documenti  integrativi,  pervenuti  da  ultimo  in  data
22 giugno 2005;
  Rilevato  che  l'operazione  di trasferimento totale di portafoglio
dei  rami vita e le relative modalita' soddisfano le condizioni poste
dalla  normativa  di settore per la tutela degli assicurati e che per
detto  trasferimento  ricorrono  i presupposti di cui all'art. 64 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio dell'Istituto
nella seduta del 28 giugno 2005;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Sono  approvate,  ai  sensi  dell'art.  64  del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n. 174, le deliberazioni e le condizioni riguardanti
il  trasferimento totale da Sofid Vita S.p.a. a Helvetia Vita S.p.a.,
del  portafoglio  assicurativo  costituito dai contratti compresi nei
rami  I,  III  e  V  di  cui all'allegato I - tabella A) - al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174.