IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Franceschini Stefan, nato il 13 aprile 1980 a Bolzano (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Master of Science - Mascinenwesen» conseguito in Germania presso la «Technische Universitat Munchen» di Monaco di Baviera (Germania) in data 3 marzo 2004, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in italia della professione di ingegnere; Preso atto che il richiedente e' in possesso del diploma di laurea in ingegneria industriale - ingegneria logistica e della produzione conseguito presso il Politecnico di Torino in data 17 marzo 2003 o riconosciuto dalla «Technische Universitat Munchen» con provvedimento datato 18 marzo 2003; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 22 marzo 2005; Considerato il parere del del Consiglio nazionale degli ingegneri nella nota in atti datata 15 aprile 2005; Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo 277/2003; Decreta: Art. 1. Al sig. Franceschini Stefan, nato il 13 aprile 1980 a Bolzano (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione d'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.