Art. 10.
                             Il Rettore
  1. Il Rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge ed
e'  responsabile  del  governo  accademico,  degli  obiettivi  e  dei
programmi dell'Universita' nel rispetto delle leggi e dello Statuto.
  2. Il Rettore:
    a) convoca  e  presiede  il Senato Accademico, il Consiglio della
Ricerca,   il   Consiglio   di  Amministrazione  e  la  Consulta  dei
Dipartimenti;
    b) emana  lo  Statuto  e  i  regolamenti  previa approvazione del
Senato Accademico;
    c) impartisce  le  direttive  politiche  e di gestione sulla base
delle  quali  il  Direttore  Amministrativo predispone il bilancio di
previsione;
    d) verifica    i   risultati   della   gestione   amministrativa,
finanziaria   e   patrimoniale   dell'Universita',  per  valutare  la
rispondenza alle direttive generali impartite;
    e) procede  ad  una  verifica  sul  rendiconto  consuntivo per la
successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione;
    f) esercita   l'autorita'   disciplinare  sugli  studenti  e  da'
esecuzione  ai  provvedimenti disciplinari a carico del personale per
le categorie e nei limiti previsti dalla legge;
    g) presenta   annualmente  una  relazione  pubblica  sullo  stato
dell'Ateneo;
    h) garantisce   l'applicazione   dello  Statuto  e  dei  relativi
regolamenti di attuazione;
    i) cura   che  gli  atti  dell'Ateneo  siano  adeguatamente  resi
pubblici;
    l) svolge   ogni  altra  attribuzione  prevista  dall'ordinamento
universitario e dal presente Statuto.
  3.   Il  Rettore  e'  eletto  tra  i  professori  di  prima  fascia
dell'Universita'   ed   e'   nominato   con   decreto   del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
  4. L'elettorato attivo e' composto da:
    a) i   professori  di  ruolo  e  fuori  ruolo  ed  i  ricercatori
dell'Universita';
    b) i      componenti      del     Consiglio     del     personale
tecnico-amministrativo;
    c) i componenti del Consiglio degli studenti;
    d) un  rappresentante  del  personale  tecnico-amministrativo per
ogni  Dipartimento,  cinque  per l'Amministrazione centrale, e due in
rappresentanza  del  personale  in  servizio  presso le strutture non
dipartimentalizzate;
    e) un   rappresentante  degli  studenti  per  ogni  Consiglio  di
Facolta',  designato  al  proprio  interno  dai  membri del Consiglio
stesso.
  5.  Il  Rettore  designa,  fra  i  professori  di  prima fascia, il
Prorettore con funzioni vicarie che vengono esercitate in caso di sua
assenza o impedimento.