Art. 10. Il Rettore 1. Il Rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge ed e' responsabile del governo accademico, degli obiettivi e dei programmi dell'Universita' nel rispetto delle leggi e dello Statuto. 2. Il Rettore: a) convoca e presiede il Senato Accademico, il Consiglio della Ricerca, il Consiglio di Amministrazione e la Consulta dei Dipartimenti; b) emana lo Statuto e i regolamenti previa approvazione del Senato Accademico; c) impartisce le direttive politiche e di gestione sulla base delle quali il Direttore Amministrativo predispone il bilancio di previsione; d) verifica i risultati della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Universita', per valutare la rispondenza alle direttive generali impartite; e) procede ad una verifica sul rendiconto consuntivo per la successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione; f) esercita l'autorita' disciplinare sugli studenti e da' esecuzione ai provvedimenti disciplinari a carico del personale per le categorie e nei limiti previsti dalla legge; g) presenta annualmente una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo; h) garantisce l'applicazione dello Statuto e dei relativi regolamenti di attuazione; i) cura che gli atti dell'Ateneo siano adeguatamente resi pubblici; l) svolge ogni altra attribuzione prevista dall'ordinamento universitario e dal presente Statuto. 3. Il Rettore e' eletto tra i professori di prima fascia dell'Universita' ed e' nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 4. L'elettorato attivo e' composto da: a) i professori di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori dell'Universita'; b) i componenti del Consiglio del personale tecnico-amministrativo; c) i componenti del Consiglio degli studenti; d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo per ogni Dipartimento, cinque per l'Amministrazione centrale, e due in rappresentanza del personale in servizio presso le strutture non dipartimentalizzate; e) un rappresentante degli studenti per ogni Consiglio di Facolta', designato al proprio interno dai membri del Consiglio stesso. 5. Il Rettore designa, fra i professori di prima fascia, il Prorettore con funzioni vicarie che vengono esercitate in caso di sua assenza o impedimento.