Art. 11. Senato accademico 1. Il Senato Accademico e' l'organo di governo dell'Universita'. 2. Il Senato Accademico esercita le seguenti funzioni ordinarie: a) approva il regolamento didattico di Ateneo; b) approva i regolamenti di propria competenza; c) esprime un giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture didattiche, anche sulla base delle relazioni delle Commissioni didattiche di Facolta' di cui all'art. 30; d) esprime un giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture di ricerca sulla base delle relazioni delle Commissioni scientifiche di cui all'art. 44, secondo comma, sentito il parere espresso dal Consiglio della Ricerca, ai sensi dell'art. 12, primo comma, e dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, di cui all'art. 19; e) esprime un giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture amministrative, anche sulla base dei lavori del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 19. Tale giudizio viene poi sottoposto al Consiglio di Amministrazione; f) esprime un parere sul rendiconto consuntivo; g) decide sulle controversie relative alle afferenze a strutture, ai sensi dell'art. 6, secondo comma. 3. Il Senato Accademico esercita le seguenti funzioni di indirizzo mediante parere obbligatorio: a) indica al Consiglio di Amministrazione le linee di orientamento per la destinazione della spesa; b) indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le strutture dell'Ateneo; c) esprime parere sul regolamento generale di amministrazione e contabilita'; d) esprime parere sui documenti di programmazione finanziaria; e) esprime parere sulle contribuzioni a carico degli studenti. 4. Il Senato Accademico, verificate le disponibilita' finanziarie da parte del Consiglio di Amministrazione: a) approva i piani di sviluppo sulla base delle proposte delle Facolta' e dei Dipartimenti; b) approva l'istituzione di nuove Facolta'; c) approva l'istituzione di corsi di studio su proposta delle Facolta', deliberandone la soppressione quando rilevi sproporzione fra i risultati attesi e i costi di gestione. Per le medesime ragioni puo' disporre accorpamenti di corsi; d) approva l'istituzione e le modifiche dei Dipartimenti; e) assegna alle Facolta' i posti di ruolo di professore e di ricercatore. 5. Il Senato Accademico svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Universita'. 6. Il Senato Accademico e' composto da: a) il Rettore che lo presiede; b) i Presidi di Facolta'; c) i rappresentanti del Consiglio della Ricerca, eletti dal medesimo in numero di uno per ciascuna delle aree disciplinari di cui all'allegato «A»; d) il Vice Presidente della Consulta dei Dipartimenti; e) due rappresentanti designati dal Consiglio degli studenti; f) due rappresentanti designati dal Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo; g) il Direttore Amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante e voto consultivo. 7. Il Prorettore puo' essere invitato dal Rettore ad assistere ai lavori del Senato Accademico, senza diritto di voto. 8. Il Senato Accademico e' convocato dal Rettore almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.