Art. 11.
                          Senato accademico
  1. Il Senato Accademico e' l'organo di governo dell'Universita'.
  2. Il Senato Accademico esercita le seguenti funzioni ordinarie:
    a) approva il regolamento didattico di Ateneo;
    b) approva i regolamenti di propria competenza;
    c) esprime  un  giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture
didattiche,  anche  sulla  base  delle  relazioni  delle  Commissioni
didattiche di Facolta' di cui all'art. 30;
    d) esprime  un  giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture
di  ricerca sulla base delle relazioni delle Commissioni scientifiche
di  cui  all'art.  44,  secondo comma, sentito il parere espresso dal
Consiglio  della  Ricerca,  ai sensi dell'art. 12, primo comma, e dal
Nucleo di Valutazione di Ateneo, di cui all'art. 19;
    e) esprime  un  giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture
amministrative, anche sulla base dei lavori del Nucleo di Valutazione
di  cui  all'art. 19. Tale giudizio viene poi sottoposto al Consiglio
di Amministrazione;
    f) esprime un parere sul rendiconto consuntivo;
    g) decide sulle controversie relative alle afferenze a strutture,
ai sensi dell'art. 6, secondo comma.
  3.  Il Senato Accademico esercita le seguenti funzioni di indirizzo
mediante parere obbligatorio:
    a) indica   al   Consiglio   di   Amministrazione   le  linee  di
orientamento per la destinazione della spesa;
    b) indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie
tra le strutture dell'Ateneo;
    c) esprime  parere  sul regolamento generale di amministrazione e
contabilita';
    d) esprime parere sui documenti di programmazione finanziaria;
    e) esprime parere sulle contribuzioni a carico degli studenti.
  4.  Il  Senato Accademico, verificate le disponibilita' finanziarie
da parte del Consiglio di Amministrazione:
    a) approva  i  piani  di sviluppo sulla base delle proposte delle
Facolta' e dei Dipartimenti;
    b) approva l'istituzione di nuove Facolta';
    c) approva  l'istituzione  di  corsi  di studio su proposta delle
Facolta',  deliberandone  la  soppressione quando rilevi sproporzione
fra i risultati attesi e i costi di gestione. Per le medesime ragioni
puo' disporre accorpamenti di corsi;
    d) approva l'istituzione e le modifiche dei Dipartimenti;
    e) assegna  alle  Facolta'  i  posti  di ruolo di professore e di
ricercatore.
  5.  Il  Senato  Accademico  svolge  ogni altra attribuzione ad esso
assegnata  dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai
regolamenti dell'Universita'.
  6. Il Senato Accademico e' composto da:
    a) il Rettore che lo presiede;
    b) i Presidi di Facolta';
    c) i  rappresentanti  del  Consiglio  della  Ricerca,  eletti dal
medesimo in numero di uno per ciascuna delle aree disciplinari di cui
all'allegato «A»;
    d) il Vice Presidente della Consulta dei Dipartimenti;
    e) due rappresentanti designati dal Consiglio degli studenti;
    f) due  rappresentanti  designati  dal  Consiglio  del  Personale
Tecnico Amministrativo;
    g) il   Direttore  Amministrativo,  con  funzioni  di  segretario
verbalizzante e voto consultivo.
  7.  Il  Prorettore puo' essere invitato dal Rettore ad assistere ai
lavori del Senato Accademico, senza diritto di voto.
  8.  Il  Senato  Accademico e' convocato dal Rettore almeno ogni due
mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.