Art. 12.
                       Consiglio della Ricerca
  1. Il Consiglio della Ricerca e' organo consultivo dell'Universita'
per  la  ricerca  scientifica.  Esso esprime pareri obbligatori sulla
ripartizione  delle  risorse  locali  per  la ricerca, delle borse di
dottorato e dei fondi per assegni di ricerca. Esprime altresi' pareri
obbligatori  sulle  modifiche di Statuto e sulla programmazione e, in
collaborazione   con   le  commissioni  di  cui  all'art.  44,  sulla
valutazione della ricerca.
  2.  Il Consiglio della Ricerca e' composto da un professore o da un
ricercatore   afferente   a   ciascuna   delle   subaree  individuate
nell'allegato  «A»  al  presente  Statuto,  eletto  dai  professori e
ricercatori  afferenti  alle  stesse  subaree.  Le  afferenze  devono
avvenire  al  momento  dell'assunzione  in  ruolo o del trasferimento
all'Universita'  ovvero del passaggio a differente funzione docente o
di  ricerca.  Le  afferenze  alle  aree  sono  approvate  dal  Senato
Accademico.
  3.  Il  Consiglio  della  Ricerca  elegge  fra  i  suoi  membri,  i
componenti del Senato Accademico di cui al comma 6, dell'art. 11.
  4.  Il Consiglio della Ricerca e' presieduto dal Rettore, ed elegge
fra i suoi membri un Vice Presidente. E' convocato dal Rettore di sua
iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti. Un
funzionario  dell'Universita', scelto dal Rettore, svolge la funzione
di  segretario  verbalizzante.  Le sedute del Consiglio della Ricerca
sono aperte ai membri della Comunita' Universitaria.