Art. 12. Consiglio della Ricerca 1. Il Consiglio della Ricerca e' organo consultivo dell'Universita' per la ricerca scientifica. Esso esprime pareri obbligatori sulla ripartizione delle risorse locali per la ricerca, delle borse di dottorato e dei fondi per assegni di ricerca. Esprime altresi' pareri obbligatori sulle modifiche di Statuto e sulla programmazione e, in collaborazione con le commissioni di cui all'art. 44, sulla valutazione della ricerca. 2. Il Consiglio della Ricerca e' composto da un professore o da un ricercatore afferente a ciascuna delle subaree individuate nell'allegato «A» al presente Statuto, eletto dai professori e ricercatori afferenti alle stesse subaree. Le afferenze devono avvenire al momento dell'assunzione in ruolo o del trasferimento all'Universita' ovvero del passaggio a differente funzione docente o di ricerca. Le afferenze alle aree sono approvate dal Senato Accademico. 3. Il Consiglio della Ricerca elegge fra i suoi membri, i componenti del Senato Accademico di cui al comma 6, dell'art. 11. 4. Il Consiglio della Ricerca e' presieduto dal Rettore, ed elegge fra i suoi membri un Vice Presidente. E' convocato dal Rettore di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti. Un funzionario dell'Universita', scelto dal Rettore, svolge la funzione di segretario verbalizzante. Le sedute del Consiglio della Ricerca sono aperte ai membri della Comunita' Universitaria.