Art. 14.
                      Consulta dei Dipartimenti
  1.    La   Consulta   dei   Dipartimenti   e'   organo   consultivo
dell'Universita'  per  quanto concerne i settori dell'edilizia, della
manutenzione,   della   distribuzione   e   gestione   del  Personale
Tecnico-Amministrativo  e  della gestione amministrativa dell'Ateneo.
Propone modifiche al regolamento di Amministrazione e contabilita'.
  2.  La  Consulta dei Dipartimenti e' presieduta dal Rettore, che la
convoca  almeno ogni tre mesi anche su iniziativa di almeno un quarto
dei  suoi  componenti,  ed e' composta dai Direttori dei Dipartimenti
dell'Universita',  da  due  rappresentanti dei Centri di ricerca e di
servizio,  da un rappresentante dei servizi comuni, dal Direttore del
Servizio  di  Igiene,  Sicurezza  e Tutela Ambientale (SISTA) e da un
rappresentante  del  Sistema bibliotecario di Ateneo. Le modalita' di
elezione dei rappresentanti sono stabilite in apposito regolamento.
  3.  La  Consulta  dei Dipartimenti elegge fra i suoi membri il Vice
Presidente  e  designa i componenti del Consiglio di Amministrazione,
secondo quanto indicato dall'art. 13, sesto comma.
  4.  Un  funzionario dell'Universita', scelto dal Rettore, svolge la
funzione di segretario verbalizzante.