Art. 14. Consulta dei Dipartimenti 1. La Consulta dei Dipartimenti e' organo consultivo dell'Universita' per quanto concerne i settori dell'edilizia, della manutenzione, della distribuzione e gestione del Personale Tecnico-Amministrativo e della gestione amministrativa dell'Ateneo. Propone modifiche al regolamento di Amministrazione e contabilita'. 2. La Consulta dei Dipartimenti e' presieduta dal Rettore, che la convoca almeno ogni tre mesi anche su iniziativa di almeno un quarto dei suoi componenti, ed e' composta dai Direttori dei Dipartimenti dell'Universita', da due rappresentanti dei Centri di ricerca e di servizio, da un rappresentante dei servizi comuni, dal Direttore del Servizio di Igiene, Sicurezza e Tutela Ambientale (SISTA) e da un rappresentante del Sistema bibliotecario di Ateneo. Le modalita' di elezione dei rappresentanti sono stabilite in apposito regolamento. 3. La Consulta dei Dipartimenti elegge fra i suoi membri il Vice Presidente e designa i componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto indicato dall'art. 13, sesto comma. 4. Un funzionario dell'Universita', scelto dal Rettore, svolge la funzione di segretario verbalizzante.