Art. 15. Consiglio degli studenti 1. Il Consiglio degli studenti e' organo collegiale di rappresentanza; ha funzioni propositive ed e' organo consultivo del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto. 2. Il Consiglio degli studenti: a) adotta il proprio regolamento interno; b) esprime parere, per quanto di propria competenza, sul regolamento didattico di Ateneo; c) fornisce pareri sulle questioni sottoposte al Senato accademico; in particolare esprime pareri motivati sui piani di sviluppo dell'Universita'; d) elabora proposte su problemi relativi all'organizzazione didattica e a tutte le attivita' espressamente riguardanti gli studenti; e) esprime pareri e formula proposte al Consiglio di Amministrazione sulle contribuzioni a carico degli studenti; f) propone al Consiglio di Amministrazione le regole generali per l'attuazione delle attivita' autogestite e per la ripartizione dei fondi; g) nomina al proprio interno i rappresentanti negli organi collegiali dell'Universita' ove non altrimenti previsto dal presente Statuto o dai regolamenti interni delle strutture; h) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti. 3. Il Consiglio degli studenti e' composto dai rappresentanti eletti dagli iscritti alle singole Facolta' dell'Ateneo in ragione di uno ogni cinquecento iscritti o frazione superiore a duecentocinquanta. Gli iscritti ai Dottorati di ricerca e alle Scuole di specializzazione hanno un rappresentante ciascuno. 4. Le modalita' di elezione sono disciplinate dal regolamento per l'elezione delle rappresentanze che potra' prevedere, in caso di una ridotta percentuale di votanti, una riduzione del numero degli eletti. 5. Il Consiglio degli studenti elegge al proprio interno il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario.