Art. 16. Consiglio del personale tecnico-amministrativo 1. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo e' organo collegiale di rappresentanza con funzioni consultive del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto. 2. Spetta in particolare al Consiglio del personale tecnico-amministrativo: a) esprimere pareri sui piani triennali di sviluppo per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa e dei servizi; b) esprimere pareri obbligatori sulla dotazione organica dell'Universita' del personale dirigente e tecnico-amministrativo; c) esprimere parere obbligatorio e formulare proposte sui piani di formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo; d) esprimere parere obbligatorio sul regolamento di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo; e) formulare proposte di modifica dello statuto ed esprimere parere sui progetti di revisione da approvare; f) designare due componenti del Senato Accademico e uno del Consiglio di Amministrazione; g) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti. 3. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo e' nominato con Decreto del Rettore, e' composto di trenta membri, eletti secondo le modalita' stabilite dall'apposito regolamento. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Universita'.