Art. 16.
           Consiglio del personale tecnico-amministrativo
  1.  Il  Consiglio  del  personale  tecnico-amministrativo e' organo
collegiale  di  rappresentanza  con  funzioni  consultive  del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le materie previste
dalla normativa vigente e dal presente Statuto.
  2.    Spetta    in   particolare   al   Consiglio   del   personale
tecnico-amministrativo:
    a) esprimere  pareri  sui  piani triennali di sviluppo per quanto
riguarda l'organizzazione amministrativa e dei servizi;
    b) esprimere   pareri   obbligatori   sulla   dotazione  organica
dell'Universita' del personale dirigente e tecnico-amministrativo;
    c) esprimere  parere  obbligatorio e formulare proposte sui piani
di formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;
    d) esprimere  parere obbligatorio sul regolamento di Ateneo nelle
parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;
    e) formulare  proposte  di  modifica  dello  statuto ed esprimere
parere sui progetti di revisione da approvare;
    f) designare  due  componenti  del  Senato  Accademico  e uno del
Consiglio di Amministrazione;
    g) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle
leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.
  3.  Il  Consiglio  del personale tecnico-amministrativo e' nominato
con Decreto del Rettore, e' composto di trenta membri, eletti secondo
le modalita' stabilite dall'apposito regolamento. L'elettorato attivo
e   passivo   spetta  a  tutto  il  personale  tecnico-amministrativo
dell'Universita'.