Art. 18. Comitato per lo sport universitario 1. Il Comitato per lo Sport universitario coordina le attivita' sportive a vantaggio dei componenti la comunita' universitaria e sovrintende gli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo e promozione delle attivita' sportive a carattere ricreativo e agonistico. 2. Il Comitato per lo sport ha le competenze previste dalla normativa vigente. 3. Il Comitato per lo sport e' composto da: a) il Rettore o suo delegato; b) il Direttore Amministrativo o suo delegato; c) due rappresentanti designati dal Centro Universitario Sportivo e nominati dal Rettore con proprio decreto; d) due studenti nominati dal Consiglio degli studenti; e) un rappresentante dei docenti designato dal Senato Accademico; f) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dal Consiglio del personale. 4. Alla copertura delle spese per l'attivita' sportiva si provvede mediante i fondi stanziati dalla legge vigente e mediante altre specifiche entrate del bilancio. 5. Le modalita' di funzionamento del Comitato sono definite da apposito regolamento. 6. L'affidamento in convenzione della gestione degli impianti sportivi, in conformita' a quanto previsto dalla normativa in vigore, e' prioritariamente offerto al Centro Universitario Sportivo.