Art. 18.
                 Comitato per lo sport universitario
  1.  Il  Comitato  per  lo Sport universitario coordina le attivita'
sportive  a  vantaggio  dei  componenti  la comunita' universitaria e
sovrintende  gli  indirizzi  di gestione degli impianti sportivi e ai
programmi  di  sviluppo  e  promozione  delle  attivita'  sportive  a
carattere ricreativo e agonistico.
  2.  Il  Comitato  per  lo  sport  ha  le  competenze previste dalla
normativa vigente.
  3. Il Comitato per lo sport e' composto da:
    a) il Rettore o suo delegato;
    b) il Direttore Amministrativo o suo delegato;
    c) due rappresentanti designati dal Centro Universitario Sportivo
e nominati dal Rettore con proprio decreto;
    d) due studenti nominati dal Consiglio degli studenti;
    e) un rappresentante dei docenti designato dal Senato Accademico;
    f) un   rappresentante   del   personale   tecnico-amministrativo
designato dal Consiglio del personale.
  4.  Alla copertura delle spese per l'attivita' sportiva si provvede
mediante  i  fondi  stanziati  dalla  legge  vigente e mediante altre
specifiche entrate del bilancio.
  5.  Le  modalita'  di  funzionamento  del Comitato sono definite da
apposito regolamento.
  6.  L'affidamento  in  convenzione  della  gestione  degli impianti
sportivi, in conformita' a quanto previsto dalla normativa in vigore,
e' prioritariamente offerto al Centro Universitario Sportivo.