Art. 19.
                   Nucleo di Valutazione di Ateneo
  1.  L'Universita'  adotta  un  sistema di valutazione interna della
gestione  amministrativa,  delle  attivita'  didattiche e di ricerca,
degli  interventi  di  sostegno  al diritto allo studio, verificando,
anche  mediante  analisi  comparative  dei costi e dei rendimenti, il
corretto  utilizzo  delle  risorse  pubbliche, la produttivita' della
ricerca   e  della  didattica,  nonche'  l'imparzialita'  e  il  buon
andamento dell'azione amministrativa.
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  primo  comma,  il Consiglio di
Amministrazione istituisce un apposito nucleo di valutazione composto
da  un  minimo  di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno
due  nominati  tra  studiosi  ed  esperti nel campo della valutazione
anche  in  ambito  non  accademico. Per la valutazione dell'attivita'
assistenziale  connessa  alla didattica e alla ricerca della Facolta'
di  Medicina e Chirurgia il Nucleo di valutazione di Ateneo e' tenuto
a  consultare  l'Organo  di  valutazione istituito presso la Facolta'
stessa.
  3.  L'Universita'  assicura  al  nucleo  l'autonomia  operativa, il
diritto  di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la
pubblicita'  e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa
a tutela della riservatezza.