Art. 19. Nucleo di Valutazione di Ateneo 1. L'Universita' adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa. 2. Per le finalita' di cui al primo comma, il Consiglio di Amministrazione istituisce un apposito nucleo di valutazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Per la valutazione dell'attivita' assistenziale connessa alla didattica e alla ricerca della Facolta' di Medicina e Chirurgia il Nucleo di valutazione di Ateneo e' tenuto a consultare l'Organo di valutazione istituito presso la Facolta' stessa. 3. L'Universita' assicura al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.