Art. 20. Collegio dei revisori dei Conti 1. L'Universita' si dota di un Collegio di Revisori dei Conti, quale organo indipendente di consultazione e di controllo interno sulla regolarita' della gestione amministrativa, composto da persone esterne all'Ateneo. 2. Il Collegio dei Revisori dei Conti e' composto di tre membri effettivi e due supplenti scelti fra Magistrati della Corte dei Conti, Dirigenti e Funzionari del Ministero dell'Istruzione, Universita' Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze o esperti in materie amministrativo-contabili iscritti all'albo dei Revisori contabili. I Componenti ed il Presidente del Collegio sono designati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore e sono nominati con Decreto del Rettore. Le modalita' di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilita'. 3. Il Collegio dura in carica tre anni finanziari.