Art. 20.
                   Collegio dei revisori dei Conti
  1.  L'Universita'  si  dota  di  un Collegio di Revisori dei Conti,
quale  organo  indipendente  di  consultazione e di controllo interno
sulla  regolarita' della gestione amministrativa, composto da persone
esterne all'Ateneo.
  2.  Il  Collegio  dei  Revisori dei Conti e' composto di tre membri
effettivi  e  due  supplenti  scelti  fra  Magistrati della Corte dei
Conti,   Dirigenti   e   Funzionari  del  Ministero  dell'Istruzione,
Universita'  Ricerca  e del Ministero dell'Economia e delle Finanze o
esperti  in  materie  amministrativo-contabili  iscritti all'albo dei
Revisori  contabili.  I Componenti ed il Presidente del Collegio sono
designati  dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore e
sono  nominati con Decreto del Rettore. Le modalita' di funzionamento
del  Collegio  sono stabilite dal Regolamento per l'amministrazione e
la contabilita'.
  3. Il Collegio dura in carica tre anni finanziari.