Art. 22.
                      Direttore amministrativo
  1.  Il Direttore Amministrativo attua l'indirizzo politico espresso
dal  Rettore  e  dagli  organi  accademici  e  adotta  gli  atti  e i
provvedimenti amministrativi idonei allo scopo.
  2. Il Direttore Amministrativo:
    a) e'   responsabile   dei   provvedimenti   amministrativi,  del
funzionamento e del coordinamento degli uffici e dei servizi;
    b) dispone  l'esecuzione  delle  deliberazioni  degli  organi  di
governo centrali dell'Ateneo e delle strutture;
    c) e' a capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo;
    d) esplica  una  attivita'  generale  di  indirizzo,  direzione e
controllo  nei  confronti del personale tecnico-amministrativo, anche
in relazione agli esiti del controllo di gestione;
    e) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici;
    f) emana gli atti di gestione del personale;
    g) svolge  ogni  altra attribuzione assegnatagli dalla legge, dal
presente Statuto e dai Regolamenti dell'Universita'.
  3.  L'incarico  di  Direttore  Amministrativo,  di durata triennale
rinnovabile,  e'  attribuito  dal  Consiglio  di  Amministrazione, su
proposta  del  Rettore,  ad  un  Dirigente  di  questa  o  altra sede
universitaria o di altro Ente pubblico o privato.
  4.  Il Direttore Amministrativo sceglie il Direttore Amministrativo
vicario  fra  i  Dirigenti  e  i  vice Dirigenti dell'Universita'. Il
Direttore Amministrativo vicario e' nominato con decreto del Rettore;
il suo incarico decade contemporaneamente alla scadenza dell'incarico
del Direttore Amministrativo.