Art. 22. Direttore amministrativo 1. Il Direttore Amministrativo attua l'indirizzo politico espresso dal Rettore e dagli organi accademici e adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi idonei allo scopo. 2. Il Direttore Amministrativo: a) e' responsabile dei provvedimenti amministrativi, del funzionamento e del coordinamento degli uffici e dei servizi; b) dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo centrali dell'Ateneo e delle strutture; c) e' a capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo; d) esplica una attivita' generale di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione; e) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici; f) emana gli atti di gestione del personale; g) svolge ogni altra attribuzione assegnatagli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Universita'. 3. L'incarico di Direttore Amministrativo, di durata triennale rinnovabile, e' attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, ad un Dirigente di questa o altra sede universitaria o di altro Ente pubblico o privato. 4. Il Direttore Amministrativo sceglie il Direttore Amministrativo vicario fra i Dirigenti e i vice Dirigenti dell'Universita'. Il Direttore Amministrativo vicario e' nominato con decreto del Rettore; il suo incarico decade contemporaneamente alla scadenza dell'incarico del Direttore Amministrativo.