Art. 24. Personale 1. Il personale dirigente collabora con il Direttore Amministrativo assicurando il funzionamento degli Uffici e dei Servizi cui e' preposto, ed e' responsabile della relativa gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. 2. L'accesso alla qualifica di Dirigente avviene mediante concorso per esami, nei limiti e secondo le prescrizioni di legge, indetto con provvedimento del Direttore Amministrativo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il bando indica il termine di presentazione delle domande, il numero di posti e le modalita' di partecipazione. 3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, puo' attribuire temporaneamente incarichi di livello dirigenziale a dipendenti non in possesso di qualifica dirigenziale. 4. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito delle attivita' cui e' destinato.