Art. 24.
                              Personale
  1. Il personale dirigente collabora con il Direttore Amministrativo
assicurando  il  funzionamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi cui e'
preposto,  ed  e'  responsabile  della relativa gestione finanziaria,
tecnica  e  amministrativa,  incluse  le decisioni organizzative e di
gestione del personale.
  2.  L'accesso alla qualifica di Dirigente avviene mediante concorso
per esami, nei limiti e secondo le prescrizioni di legge, indetto con
provvedimento   del   Direttore  Amministrativo  e  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana.  Il bando indica il
termine  di  presentazione  delle  domande,  il  numero di posti e le
modalita' di partecipazione.
  3.  Il  Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, puo'
attribuire   temporaneamente  incarichi  di  livello  dirigenziale  a
dipendenti non in possesso di qualifica dirigenziale.
  4.  Il  personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici
delle  rispettive  aree  di inquadramento nell'ambito delle attivita'
cui e' destinato.