Art. 25. Dotazione organica 1. L'Universita' definisce la dotazione organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali. 2. L'Universita', nei limiti consentiti dalla legge, puo' utilizzare personale esterno mediante appositi contratti o convenzioni. 3. Spese di personale eccedenti rispetto ai fondi statali di spettanza dell'Universita' potranno essere deliberate se la loro copertura e' assicurata e garantita adeguatemente per l'intero periodo di validita' dell'impegno.