Art. 25.
                         Dotazione organica
  1.  L'Universita'  definisce  la  dotazione  organica del personale
dirigente  e  tecnico-amministrativo  necessario al perseguimento dei
propri fini istituzionali.
  2.   L'Universita',   nei   limiti  consentiti  dalla  legge,  puo'
utilizzare   personale   esterno   mediante   appositi   contratti  o
convenzioni.
  3.  Spese  di  personale  eccedenti  rispetto  ai  fondi statali di
spettanza  dell'Universita'  potranno  essere  deliberate  se la loro
copertura  e'  assicurata  e  garantita  adeguatemente  per  l'intero
periodo di validita' dell'impegno.