Art. 26. Facolta' 1. La Facolta' e' la struttura che programma e coordina l'attivita' didattica. 2. L'attivazione e la gestione di iniziative didattiche non connesse con quelle istituzionali, sono subordinate all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze.