Art. 26.
                              Facolta'
  1. La Facolta' e' la struttura che programma e coordina l'attivita'
didattica.
  2.  L'attivazione  e  la  gestione  di  iniziative  didattiche  non
connesse  con quelle istituzionali, sono subordinate all'approvazione
del  Senato  Accademico  e  del  Consiglio  di Amministrazione per le
rispettive competenze.