Art. 28.
                        Consiglio di Facolta'
  1.  Il Consiglio di Facolta' e' l'organo collegiale che programma e
coordina l'attivita' didattica della Facolta'.
  2. Il Consiglio di Facolta':
    a) programma l'impiego delle risorse didattiche in accordo con le
delibere del Senato Accademico;
    b) approva  e  coordina  i  programmi  degli  insegnamenti  e gli
impegni didattici dei professori e dei ricercatori;
    c) provvede  alla destinazione, modalita' di copertura e chiamata
relativamente  ai  posti  di  ruolo dei professori e dei ricercatori,
acquisito il parere dei Dipartimenti competenti;
    d) formula proposte per i piani di sviluppo;
    e) propone  al  Senato Accademico l'istituzione di nuovi Corsi di
Studio, anche interfacolta', di Scuole di specializzazione e di altre
iniziative didattiche;
    f) formula il regolamento di Facolta';
    g) esprime   pareri   sui  regolamenti  generali  per  quanto  di
competenza;
    h) esprime  pareri  sull'istituzione  dei  Dipartimenti,  secondo
quanto previsto dall'art. 35;
    i) svolge    ogni    altra   attribuzione   ad   esso   assegnata
dall'ordinamento didattico, dal presente Statuto e dai regolamenti.
  3. Il Consiglio di Facolta' e' composto da:
    a) i  professori  di  ruolo  e  fuori ruolo di prima e di seconda
fascia;
    b) i ricercatori universitari di ruolo;
    c) un  numero di rappresentanti degli studenti pari a quattro per
ogni  Facolta',  elevato  a  sei  per le Facolta' con piu' di duemila
iscritti.  I  rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facolta'
hanno voto consultivo; essi sono eletti ogni due anni.
  4.  Nelle  Facolta'  ove  non  siano  previsti Consigli di Corso di
Studio  partecipano al Consiglio di Facolta' i professori a contratto
incaricati  di  svolgere insegnamenti ufficiali, nei limiti e secondo
le regole previste dal successivo art. 29.
  5.  La  composizione  del  Consiglio  di Facolta' varia, secondo la
normativa  vigente,  in  rapporto agli argomenti posti all'ordine del
giorno.
  6.  Il  Consiglio  di  Facolta'  puo'  avvalersi di un Consiglio di
Presidenza  e  di Commissioni istruttorie per specifici argomenti con
modalita'  e  finalita'  definite  dal  regolamento  di Facolta'. Nel
regolamento  di  Facolta' saranno determinate composizione e funzioni
della Commissione didattica di Facolta'.
  7.  La  convocazione  ordinaria  del  Consiglio  di  Facolta'  deve
avvenire almeno ogni tre mesi, o su richiesta di almeno un quinto dei
suoi componenti.