Art. 28. Consiglio di Facolta' 1. Il Consiglio di Facolta' e' l'organo collegiale che programma e coordina l'attivita' didattica della Facolta'. 2. Il Consiglio di Facolta': a) programma l'impiego delle risorse didattiche in accordo con le delibere del Senato Accademico; b) approva e coordina i programmi degli insegnamenti e gli impegni didattici dei professori e dei ricercatori; c) provvede alla destinazione, modalita' di copertura e chiamata relativamente ai posti di ruolo dei professori e dei ricercatori, acquisito il parere dei Dipartimenti competenti; d) formula proposte per i piani di sviluppo; e) propone al Senato Accademico l'istituzione di nuovi Corsi di Studio, anche interfacolta', di Scuole di specializzazione e di altre iniziative didattiche; f) formula il regolamento di Facolta'; g) esprime pareri sui regolamenti generali per quanto di competenza; h) esprime pareri sull'istituzione dei Dipartimenti, secondo quanto previsto dall'art. 35; i) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento didattico, dal presente Statuto e dai regolamenti. 3. Il Consiglio di Facolta' e' composto da: a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia; b) i ricercatori universitari di ruolo; c) un numero di rappresentanti degli studenti pari a quattro per ogni Facolta', elevato a sei per le Facolta' con piu' di duemila iscritti. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facolta' hanno voto consultivo; essi sono eletti ogni due anni. 4. Nelle Facolta' ove non siano previsti Consigli di Corso di Studio partecipano al Consiglio di Facolta' i professori a contratto incaricati di svolgere insegnamenti ufficiali, nei limiti e secondo le regole previste dal successivo art. 29. 5. La composizione del Consiglio di Facolta' varia, secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno. 6. Il Consiglio di Facolta' puo' avvalersi di un Consiglio di Presidenza e di Commissioni istruttorie per specifici argomenti con modalita' e finalita' definite dal regolamento di Facolta'. Nel regolamento di Facolta' saranno determinate composizione e funzioni della Commissione didattica di Facolta'. 7. La convocazione ordinaria del Consiglio di Facolta' deve avvenire almeno ogni tre mesi, o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti.