Art. 29. Consigli dei corsi di studio 1. I Consigli dei corsi di studio hanno il compito di provvedere alla organizzazione della didattica, all'approvazione dei piani di studio e alle modalita' di composizione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e all'esame di laurea o di diploma, come stabilito dal regolamento di Facolta'. Essi inoltre formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attivita' didattiche. Svolgono gli altri compiti previsti dal regolamento di Facolta'. 2. I Consigli dei corsi di Studio sono costituiti dai professori di ruolo, dagli altri professori ufficiali e dai ricercatori di ruolo afferenti, da una rappresentanza degli studenti, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e dai professori a contratto incaricati di svolgere insegnamenti ufficiali, i quali partecipano ai Consigli nei limiti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 242/1998. Gli altri professori ufficiali, i professori a contratto e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, ai fini del calcolo del numero legale, vengono conteggiati solo nel caso siano presenti. 3. I Presidenti dei Consigli di cui al comma precedente vengono eletti dal Consiglio stesso fra i professori di ruolo di prima fascia che ne fanno parte. Le modalita' di elezione sono stabilite dal successivo art. 56. 4. La composizione dei Consigli di corso di Studio varia, secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno. 5. I Consigli delle Scuole di specializzazione sono costituiti secondo le norme legislative vigenti. 6. Le Facolta' possono deliberare di non istituire i Consigli di Corso di Studio e di esercitare le loro funzioni. 7. Il Regolamento di Facolta' definisce i criteri per le afferenze ai corsi di studio, le cui modalita' applicative sono sottoposte alla verifica del Nucleo di Valutazione di Ateneo.