Art. 3. Autonomia dell'Universita', liberta' della ricerca, dell'insegnamento e dello studio 1. L'Universita', dotata di personalita' giuridica, ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria, amministrativa e contabile. 2. L'Universita', nel perseguire i propri fini istituzionali, assicura liberta' di ricerca, di insegnamento e di studio. 3. L'Universita', nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, e' soggetta esclusivamente alle norme legislative che fanno espresso riferimento alle Universita' statali ed al presente Statuto. 4. Tutte le discipline hanno pari dignita'.