Art. 3.
Autonomia dell'Universita', liberta' della ricerca, dell'insegnamento
                           e dello studio
  1.  L'Universita',  dotata  di personalita' giuridica, ha autonomia
scientifica,  didattica, organizzativa, finanziaria, amministrativa e
contabile.
  2.  L'Universita',  nel  perseguire  i  propri  fini istituzionali,
assicura liberta' di ricerca, di insegnamento e di studio.
  3.    L'Universita',    nell'ambito    delle    proprie   attivita'
istituzionali,  e' soggetta esclusivamente alle norme legislative che
fanno  espresso  riferimento  alle Universita' statali ed al presente
Statuto.
  4. Tutte le discipline hanno pari dignita'.