Art. 30.
                  Commissione didattica di Facolta'
  1.  Presso  ogni  Facolta'  e'  istituita una commissione didattica
presieduta  dal  Preside o da un suo delegato e composta per meta' da
professori e ricercatori e per meta' da rappresentanti degli studenti
nel  Consiglio  di  Facolta',  con il compito di valutare l'efficacia
dell'organizzazione  didattica  anche  con  riguardo  ai  problemi di
coordinamento  tra  i  diversi  corsi  di  studio,  tra  professori e
studenti,  tra  professori,  tra  Facolta'  e  servizi di segreteria,
nonche'  il  funzionamento dei servizi di tutorato. La composizione e
il  funzionamento della commissione sono disciplinati dal regolamento
didattico di Facolta' tenendo conto dei vari corsi di studio.
  2.  La  commissione  redige  annualmente  una relazione sullo stato
dell'attivita'   didattica  formulando  proposte  idonee  a  superare
eventuali inconvenienti.
  3.   La  predetta  relazione,  comprensiva  anche  delle  eventuali
opinioni   dissenzienti,   va   presentata   entro   il  31 luglio  e
obbligatoriamente  discussa  dal  Consiglio  di  Facolta' entro il 31
ottobre.  La relazione, accompagnata dalle eventuali osservazioni del
Consiglio  di Facolta', e' trasmessa al Senato Accademico entro il 30
novembre.