Art. 30. Commissione didattica di Facolta' 1. Presso ogni Facolta' e' istituita una commissione didattica presieduta dal Preside o da un suo delegato e composta per meta' da professori e ricercatori e per meta' da rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facolta', con il compito di valutare l'efficacia dell'organizzazione didattica anche con riguardo ai problemi di coordinamento tra i diversi corsi di studio, tra professori e studenti, tra professori, tra Facolta' e servizi di segreteria, nonche' il funzionamento dei servizi di tutorato. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinati dal regolamento didattico di Facolta' tenendo conto dei vari corsi di studio. 2. La commissione redige annualmente una relazione sullo stato dell'attivita' didattica formulando proposte idonee a superare eventuali inconvenienti. 3. La predetta relazione, comprensiva anche delle eventuali opinioni dissenzienti, va presentata entro il 31 luglio e obbligatoriamente discussa dal Consiglio di Facolta' entro il 31 ottobre. La relazione, accompagnata dalle eventuali osservazioni del Consiglio di Facolta', e' trasmessa al Senato Accademico entro il 30 novembre.